Cassazione Penale, Sentenza n. 33552/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile civile)
La controversia
Il detenuto ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza. Quest'ultimo aveva riconosciuto il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. limitatamente a 67 giorni trascorsi presso la Casa circondariale di Catania, rigettando la richiesta per il restante periodo, compreso tra il 22 ottobre 2019 e il 25 febbraio 2023. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'erronea applicazione degli artt. 35-ter e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e dell'art. 3 CEDU, sostenendo che nel calcolo dello spazio individuale disponibile non fosse stato detratto l'ingombro dei letti presenti nelle celle quando il numero dei detenuti era dispari. Ha inoltre contestato il calcolo dello spazio pro capite nei reparti Simeto e Amenano e l'insufficiente motivazione sulle attività svolte fuori dalla camera durante le ore di permanenza in regime detentivo aperto. Con il secondo motivo ha sostenuto che la disponibilità di uno spazio compreso tra tre e quattro metri quadrati non fosse stata adeguatamente compensata dal regime aperto, dalle attività lavorative, dall'aria, dal passeggio e dalle attività sportive, anche in considerazione della durata della detenzione e del numero di detenuti presenti negli ambienti. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea applicazione della disciplina del rimedio economico di 8 euro per giornata, sostenendo che tale compensazione dovesse essere riconosciuta anche per periodi di detenzione inferiori a quindici giorni quando le condizioni detentive fossero state non conformi ai parametri convenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che il ricorso per cassazione contro il provvedimento reso ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen. è limitato alla violazione di legge e alla mancanza o apparenza della motivazione. Il Tribunale aveva esaminato le dimensioni e il numero dei letti a castello, escluso la presenza di letti singoli e calcolato lo spazio fruibile sulla base dei dati dell'amministrazione penitenziaria. La questione relativa al numero pari o dispari dei detenuti presenti in cella è stata qualificata come questione di fatto non scrutinabile in cassazione e comunque non riconducibile ai limitati motivi deducibili. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione multifattoriale delle condizioni detentive: per i periodi con spazio inferiore a tre metri quadrati e per quelli tra tre e quattro metri quadrati, il Tribunale aveva considerato la durata della detenzione, il regime aperto, la permanenza quotidiana per otto-dieci ore fuori dalla cella, le attività lavorative, le ore d'aria, il passeggio e l'utilizzo del campo sportivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il risarcimento era già stato riconosciuto per 67 giorni e, per i restanti periodi, il Tribunale aveva escluso la violazione dei parametri convenzionali sulla base di fattori compensativi adeguatamente motivati. La Corte ha ribadito che il rimedio economico di 8 euro per giornata opera anche per un periodo inferiore a quindici giorni soltanto quando sia stato accertato un trattamento non conforme all'art. 3 CEDU; nel caso concreto tale presupposto non sussisteva per i periodi residui.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Prevede il rimedio risarcitorio per il pregiudizio grave e attuale derivante da condizioni detentive non conformi all'art. 3 CEDU; stabilisce la riduzione della pena di un giorno ogni dieci di pregiudizio per periodi non inferiori a quindici giorni e, quando la detrazione non sia possibile o il periodo sia inferiore a quindici giorni, la liquidazione di 8 euro per ciascuna giornata di pregiudizio accertato.
art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza alla violazione di legge, comprendendo la totale assenza di motivazione, la motivazione apparente o incomprensibile su punti essenziali.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Individua il presupposto del grave e attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto derivante dall'inosservanza, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento.
art. 3 CEDU
Vieta i trattamenti inumani o degradanti; la violazione connessa allo spazio detentivo deve essere valutata secondo i criteri convenzionali e, quando lo spazio individuale è inferiore a tre metri quadrati, opera una forte presunzione di disumanità superabile dalla concorrente presenza di fattori compensativi.
art. 192 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per condizioni detentive, sono deducibili esclusivamente violazioni di legge e vizi motivazionali radicali, quali la totale assenza, l'apparenza o l'incomprensibilità della motivazione; non sono riesaminabili le valutazioni di fatto sul numero dei detenuti, sulla disposizione degli arredi o sulla concreta organizzazione della vita carceraria quando siano sorrette da motivazione adeguata.
- Ai fini del calcolo dello spazio vitale individuale nella cella collettiva, deve essere detratto l'ingombro dei letti e degli arredi tendenzialmente fissi al suolo, non facilmente spostabili per peso o dimensioni e idonei a compromettere l'agevole movimento del detenuto.
- Quando lo spazio individuale disponibile è inferiore a tre metri quadrati, sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, superabile soltanto dalla compresenza di fattori compensativi quali la breve durata della detenzione, condizioni carcerarie dignitose e sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella mediante attività adeguate.
- Quando lo spazio individuale è compreso tra tre e quattro metri quadrati, la conformità all'art. 3 CEDU deve essere valutata mediante un esame unitario e multifattoriale di tutti gli elementi positivi e negativi delle condizioni detentive, inclusi durata della restrizione, ore di socialità, attività lavorative, formative, sportive e permanenza fuori dalla camera di pernottamento.
- Il regime detentivo aperto e la permanenza quotidiana fuori dalla cella possono costituire fattori compensativi rilevanti, purché il giudice ne accerti concretamente qualità, durata e modalità e li coordini con gli altri elementi della situazione detentiva.
- Il rimedio economico di 8 euro per giornata previsto dall'art. 35-ter ord. pen. è applicabile anche quando il periodo di detenzione non conforme sia inferiore a quindici giorni, ma soltanto dopo l'effettivo accertamento di un pregiudizio riconducibile a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.
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