Sentenza del 20/02/2023 n. 5267 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento che rettificavano le rendite catastali di tre unità immobiliari classate D/8, formate tramite procedura DOCFA; la contribuente contestava la motivazione degli atti, la mancata considerazione delle specificità (unità interrate, accessibili solo dal parcheggio, adibite a funzioni commerciali e ricreative) e la metodologia estimativa adottata dall'Amministrazione (uso del costo di ricostruzione senza adeguato deprezzamento e senza comparazione con immobili analoghi). In cassazione sono stati dedotti tre motivi: (i) violazione delle norme sul diritto di informazione e motivazione (L. 212/2000 art.7 e L.241/1990 art.3); (ii) nullità della decisione di merito per mancata motivazione e violazione di norme processuali (D.Lgs. 546/1992, artt.36 e 61 e norme C.P.C./Cost.); (iii) errata applicazione delle norme catastali (D.P.R. n.1142/1949, artt.28 e 30) e delle linee guida della circolare n.6/2012 in tema di uso e deprezzamento del costo di ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi ritenendo che la motivazione degli avvisi e della sentenza di merito fosse adeguata (la rettifica era basata su stima incentrata sul costo di ricostruzione e la procedura DOCFA con sopralluogo partecipato giustificava la motivazione tecnica) e che l'eventuale omissione di esame di alcune argomentazioni attiene al merito e non a nullità formale. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: ha rilevato un errore di sussunzione da parte del giudice del merito che aveva confermato la stima amministrativa utilizzando parametri riconducibili al criterio comparativo (valore di mercato) mentre l'accertamento era fondato sul criterio alternativo del costo di ricostruzione. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame secondo il corretto ordine di accertamenti (valutazione del costo di ricostruzione nel biennio 1988/1989 e applicazione dei deprezzamenti previsti dalle linee guida/correlate norme). La Corte ha altresì disposto che la nuova pronuncia si occupi anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, art. 7
Invocata in relazione al diritto di accesso e trasparenza degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che la motivazione degli avvisi fosse comunque adeguata quando la rettifica è basata su stima tecnica (costo di ricostruzione) comprovata nei documenti e nel contraddittorio.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Richiamata sul principio generale di motivazione degli atti amministrativi; la Cassazione ha confermato che la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati e della classe attribuita, unitamente alla procedura DOCFA e al sopralluogo, può ritenersi sufficiente a motivare l'atto impugnato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato nella censura di nullità per insufficiente motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che non ricorresse nullità formale poiché la sentenza esplicitava la ratio decidendi in modo percepibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Norma processuale richiamata in relazione alle spese e al procedimento davanti alle commissioni tributarie; la Corte ha disposto il rinvio alla CTR anche per la disciplina delle spese.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Fondamento dei motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge), n.4 (nullità) e n.5 (erronea valutazione di fatti). La Corte ha applicato correttamente i limiti della revisione di legittimità: ha respinto i motivi relativi a nullità/mancata motivazione ma ha accolto quello relativo a errata applicazione della norma catastale (errore di diritto/sussunzione).
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10
Richiamato come base normativa della stima diretta tecnica; la Corte ha sottolineato la natura eminentemente tecnica della stima diretta e come la valutazione della sua attendibilità attenga al merito.
D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 28 e 30
Art.28: stabilisce criteri alternativi per la determinazione del capitale fondiario (valore di mercato vs costo di ricostruzione). La Corte ha richiamato l'alternatività dei criteri e ha censurato l'uso erroneo di criteri comparativi quando l'accertamento e la stima erano basati sul costo di ricostruzione. Gli artt.8 e 30 sono richiamati rispetto alla disciplina della stima diretta e del giudizio tecnico dell'ufficio.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6 del 30 novembre 2012
Indicata come linea guida per la determinazione e il deprezzamento del costo di ricostruzione; la Corte ha osservato che tali indicazioni vanno tenute in conto, anche alla luce della successiva normativizzazione (L. 190/2014), nel calcolo della rendita per destinazioni particolari.
L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
Norma che ha normativizzato, in parte, i criteri amministrativi relativi alla determinazione della rendita catastale per unità a destinazione speciale/particolare; la Corte ha ritenuto che il giudice del merito dovrà valutare il costo di ricostruzione tenendo conto dei criteri e dei deprezzamenti disciplinati.
Costituzione, art. 111, commi 6 e 7
Richiamata nella censura sulla garanzia del diritto di difesa e di un processo equo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie procedurali nel caso concreto.
Massime di principio
- Se la rettifica catastale è fondata su una stima incentrata sul costo di ricostruzione (criterio alternativo al valore di mercato), non è necessario che l'amministrazione indichi immobili comparativi; la motivazione può essere adeguata con l'indicazione dei dati oggettivi, della classe attribuita e della procedura DOCFA (incluso sopralluogo in contraddittorio).
- Il giudice di merito deve applicare il corretto criterio legale che ha ispirato l'accertamento: confermare una stima basata su costo di ricostruzione usando parametri propri della comparazione di mercato costituisce errore di diritto soggetto a cassazione e rinvio.
- Le censure di nullità per presunta insufficienza motivazionale sono difficili da accogliere quando la sentenza esplicita la ratio decidendi; le omissioni di valutazione di allegazioni probatorie rilevano come vizio di merito e sono sindacabili nei limiti previsti dall'art.360 c.p.c.
- Nelle stime basate sul costo di ricostruzione vanno rispettati i riferimenti temporali e i deprezzamenti indicati dalle linee guida amministrative (es. circolare n.6/2012) e dalla normativa che li ha recepiti (L.190/2014): il corretto periodo estimativo (biennio di riferimento) e l'applicazione dei coefficienti di deprezzamento sono elementi essenziali della valutazione.
- La stima diretta ha natura tecnica: la sua attendibilità può essere verificata in sede di merito con esame tecnico-economico e contraddittorio; tuttavia, errori di diritto nella sussunzione della fattispecie possono essere cassati dalla Corte di legittimità e rinviati per nuovo esame.
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