Cassazione Civile, Ordinanza n. 04748/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione regionale ha intimato il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ritenendo il proprietario del terreno coobbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 689 del 1981, per un'attività di cava abusivamente esercitata sul fondo in violazione della normativa regionale. L'interessato ha proposto opposizione davanti al tribunale, che l'ha accolta; la corte d'appello ha poi riformato la decisione e rigettato l'opposizione; la Cassazione ha respinto il ricorso; infine, con il presente ricorso per revocazione, il soccombente ha chiesto di revocare l'ordinanza di Cassazione deducendo, da un lato, contrasto con una successiva ordinanza della stessa Corte che avrebbe definitivamente individuato un diverso autore materiale dell'illecito amministrativo e, dall'altro, errore revocatorio per supposizione di un fatto ritenuto invece insussistente. La difesa sosteneva che, venuto meno l'obbligo del presunto autore materiale della violazione, dovesse venir meno anche l'obbligazione solidale del proprietario, avendo questa natura accessoria rispetto a quella principale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che la revocazione delle ordinanze della Cassazione non è proponibile ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché l'art. 391-bis c.p.c. ammette il rimedio soltanto per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. Quanto alla dedotta revocazione per errore di fatto, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva, poiché il ricorso è stato notificato nel 2022 contro un'ordinanza pubblicata nel 2019, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione o di sei mesi dalla pubblicazione. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, senza regolazione delle spese per mancata difesa dell'intimata, ma con attestazione del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, L. n. 689 del 1981
viene richiamato come base della responsabilità solidale del proprietario del terreno per la sanzione amministrativa irrogata per l'illecito commesso sul fondo.
art. 9, L.R. Sicilia n. 127 del 1980
è la norma che disciplina l'illecito amministrativo contestato per l'attività di cava abusiva.
art. 22, L. n. 689 del 1981
è indicato come base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.
art. 6, D.Lgs. n. 150 del 2011
è richiamato come norma processuale per l'opposizione alle sanzioni amministrative.
art. 395, nn. 4) e 5), c.p.c.
la Corte afferma che, nei confronti delle decisioni della Cassazione, il rimedio revocatorio è esperibile solo per errore di fatto ex n. 4, non per il n. 5.
art. 391-bis c.p.c.
viene interpretato nel senso che disciplina in modo tassativo la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Cassazione, limitandola all'errore di fatto e soggetta a termine perentorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 391-bis c.p.c., cioè per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.; non è proponibile per il motivo di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c.
- Quando la revocazione è proposta per errore di fatto contro un provvedimento della Cassazione, il ricorso deve rispettare il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione oppure di sei mesi dalla pubblicazione, e il suo superamento comporta l'inammissibilità.
- La deduzione di un successivo diverso accertamento del fatto in altra decisione non consente di aggirare i limiti oggettivi e temporali della revocazione contro i provvedimenti della Cassazione.
- In sede di revocazione, il giudice deve verificare preliminarmente l'ammissibilità del rimedio prima di ogni esame del merito delle censure sostanziali sull'illecito o sulla responsabilità solidale.
- L'inammissibilità del ricorso per revocazione non esclude, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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