Cassazione Penale, Sentenza n. 1680/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado per sette motivi: 1) inutilizzabilità degli atti d'indagine per ritardo nella iscrizione del Messina nel registro degli indagati; 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare sulla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (Massimiliano Caliri, Carmelo D'Amico) e delle fonti di loro conoscenza (Antonino Bellinvia, Nunziato Siracusa, ecc.); 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche e contestata applicazione dell'aggravante della premeditazione; 4) contraddittorietà nell'uso di indizi raccolti in precedenti indagini archiviate e nella utilizzazione delle sommarie informazioni rese da terzi; 5) richiesta di esclusione dell'aggravante della premeditazione per carenza di riscontri; 6) contestazione della decisione sulla estinzione per prescrizione dell'associazione mafiosa riferita a posizioni temporali diverse; 7) carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Complessivamente il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza e il rinnovamento del giudizio ove occorra.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati alcuni motivi (es. quello relativo ai termini delle indagini e all'uso di atti d'indagine per ritardo di iscrizione) ma ha ritenuto fondate, nei limiti esposti, le censure relative alla carenza e contraddittorietà della motivazione sulla prova dell'omicidio. In particolare: a) ha affermato l'inutilizzabilità, a carico dello stesso Messina, delle sommarie informazioni rese da lui ai Carabinieri il 9 aprile 1990; b) ha rilevato insufficiente la motivazione di merito sul punto centrale della responsabilità per l'omicidio di Sebastiano Rizzotti (valutazione delle dichiarazioni di Caliri, D'Amico e delle fonti indirette), con riferimento ai criteri di valutazione della chiamata in correità e della valutazione "frazionata" delle dichiarazioni; per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata in relazione al capo di concorso in omicidio e rimessa ad altra sezione della Corte d'assise di Messina per nuovo esame; c) sono state invece confermate le valutazioni (in parte) sulla partecipazione all'associazione di tipo mafioso fino ai termini indicati dalla Corte di merito e la dichiarazione di estinzione per prescrizione della posizione di Abbate con riguardo al reato associativo. La Cassazione ha inoltre disposto la regolamentazione tra le parti private delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale applicata per la contestazione di appartenenza ad associazione mafiosa (Cosa nostra); la Corte ha valutato periodi di partecipazione e ha condiviso, in parte, accertamenti temporali diversi fra imputati
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato come parametro processuale per i motivi di ricorso in Cassazione relativi a carenze di motivazione o illogicità
art. 407, comma 3 c.p.p.
Richiamato nella discussione sui termini delle indagini preliminari: la Corte di legittimità conferma che la decorrenza è fissata dall'iscrizione della notizia di reato/indagato
art. 63 c.p.p.
Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi non è imputato: la Cassazione ha ribadito che le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti sono inutilizzabili contro lo stesso dichiarante ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi salvo i limiti del comma 2
art. 53, comma 1 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di interrompere l'esame e avvertire la persona quando emergono indizi di reità; la decisione distingue l'effetto protettivo per il dichiarante rispetto all'utilizzabilità verso terzi
art. 350, comma 7 c.p.p.
Richiamato per chiarire che la disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato è limitata al dibattimento e non sostituisce la regola di nemo tenetur per le sommarie informazioni rese su sollecitazione
Sez. U., n. 20804/2012 (sentenza "Aquilina")
Principi per la valutazione della chiamata in correità de relato: verifica della attendibilità soggettiva, riscontri, convergenza, autonomia genetica e indipendenza delle dichiarazioni; richiamata come criterio vincolante per valutare le chiamate in correità
Sez. U., n. 33583/2015 (sentenza "Lo Presti")
Precedente richiamato in materia di conservazione degli atti e tempus regit actum, ma la Cassazione precisa che il principio concerne la testimonianza e non giustifica l'uso delle sommarie informazioni rese dall'imputato contro lo stesso
Sez. U., n. 40538/2009 (sentenza "Lattanzi")
Richiamata in tema di decorrenza dei termini delle indagini: il termine decorre dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato
art. 192, comma 3 c.p.p.
Richiamato relativamente all'esame dei riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: i riscontri rilevano solo dopo aver accertato l'intrinseca attendibilità del dichiarante
art. 627, comma 3 c.p.p.
Richiama il principio secondo cui la decisione di Cassazione in una fase (annullamento con rinvio) obbliga il giudice del rinvio ma non vincola altri giudici che trattino diverse fasi o gradi del medesimo processo
Massime di principio
- Le sommarie informazioni rese a polizia giudiziaria da una persona che non era formalmente o sostanzialmente indagata non possono essere utilizzate come prova contro la stessa persona; possono invece essere utilizzate contro terzi salvo il divieto previsto dall'art. 63, comma 2, c.p.p.
- Il mero ritardo della Procura nell'iscrizione nel registro degli indagati non produce automaticamente la inutilizzabilità degli atti o la decadenza dei termini d'indagine: il termine decorre dall'iscrizione e ritardi possono rilevare disciplinarmente ma non incidere automaticamente sul processo penale
- La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiede verifica puntuale dell'attendibilità soggettiva e intrinseca e dei riscontri esterni; la cosiddetta "valutazione frazionata" è ammissibile solo se non sussiste interferenza fattuale o logica tra le parti ritenute inattendibili e quelle ritenute valide
- La chiamata in correità de relato può reggere come prova solo se si rispettano i criteri delle Sezioni Unite (Aquilina): valutazione soggettiva del dichiarante, accertamento dei rapporti con la fonte diretta, convergenza e indipendenza delle chiamate, autonomia genetica delle fonti
- L'appello per vizio di motivazione è efficace quando il giudice non risponde alle censure specifiche sulla credibilità delle fonti o lascia irrisolti contrasti che incidono sulla prova decisiva; in tal caso la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame
- Una sentenza di annullamento o decisione della Cassazione in una fase cautelare non vincola automaticamente la valutazione probatoria nel giudizio di merito, che richiede il rispetto del paradigma della prova oltre ogni ragionevole dubbio
- In presenza di dichiarazioni contraddittorie del medesimo collaboratore nel tempo, il giudice deve spiegare perché le parti coerenti del racconto sono credibili e perché le parti contraddette non compromettono la credibilità complessiva
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