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Sentenza

Sentenza del 31/07/2015 n. 16249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sostenendo che le erogazioni liberali effettuate dalla banca nel 1985, per complessive lire 1.709.444.016, non fossero deducibili ai fini Irpeg e Ilor perché non imputate al conto profitti e perdite del bilancio relativo all'esercizio 1984. Secondo l'Amministrazione, tale mancata imputazione avrebbe violato le norme in materia di deducibilità dei componenti negativi di reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della Banca al rimborso di lire 529.374.000 per Irpeg e lire 238.218.000 per Ilor. Le erogazioni effettuate dalle Casse di risparmio in favore di opere di beneficenza e pubblica utilità sono state qualificate come erogazioni liberali riconducibili agli oneri di utilità sociale. La loro deducibilità deriva da un'espressa previsione di legge e, pertanto, non richiede necessariamente l'imputazione al conto profitti e perdite, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa e l'erogazione sia adeguatamente documentata. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro, oltre al rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • R.D. n. 967 del 1929, art. 25, nel testo sostituito dalla L. n. 371 del 1966

    Le Casse di risparmio debbano sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto, mentre gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

    La norma costituisce la base giuridica delle erogazioni effettuate dalla Cassa di risparmio e conferma che la destinazione a opere di beneficenza e pubblica utilità rientra nell'ambito delle erogazioni liberali fiscalmente rilevanti.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 60

    La disposizione, successivamente sostituita dall'art. 65 del TUIR, disciplina le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale deducibili, senza imporre quale requisito formale l'imputazione al conto profitti e perdite.

  • TUIR, art. 65, nella numerazione vigente all'epoca

    Le erogazioni liberali rientranti negli oneri di utilità sociale sono deducibili se rispettano i requisiti soggettivi relativi ai destinatari e i limiti oggettivi previsti dalla norma. La deducibilità opera anche senza imputazione al conto economico, trattandosi di deduzione prevista espressamente dalla legge.

  • TUIR, art. 75, comma 4, nella numerazione vigente all'epoca

    Sono tuttavia deducibili quelli che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per espressa disposizione di legge.

    La regola generale dell'imputazione al conto economico ammette un'eccezione per i componenti negativi la cui deducibilità sia espressamente prevista dalla legge. Le erogazioni liberali disciplinate dall'art. 65 TUIR rientrano in tale eccezione.

  • D.P.R. n. 42 del 1988, art. 36

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in relazione all'applicazione temporale delle norme del TUIR, ma non ha modificato la conclusione secondo cui la deducibilità delle erogazioni previste dalla legge prescinde dalla loro imputazione al conto profitti e perdite.

  • Cassazione n. 11201 del 1990

    Il precedente afferma che le erogazioni liberali delle Casse di risparmio sono deducibili anche se non transitate nel conto profitti e perdite, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge e l'erogazione sia provata mediante idonea documentazione.

Massime di principio

  • Quando una spesa o un'erogazione è resa deducibile da un'espressa disposizione di legge, la regola generale dell'imputazione al conto economico può non trovare applicazione.
  • La mancata contabilizzazione nel conto profitti e perdite non comporta automaticamente l'indeducibilità: occorre verificare se la norma speciale preveda una deduzione autonoma e derogatoria.
  • Per beneficiare della deduzione restano comunque necessari il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla norma, inclusi i destinatari ammessi, i limiti quantitativi e la corretta documentazione dell'erogazione.
  • Le erogazioni effettuate in attuazione di obblighi o facoltà previste dalla disciplina speciale delle Casse di risparmio possono essere fiscalmente qualificate come erogazioni liberali o oneri di utilità sociale, se rimesse alla scelta dell'ente e destinate a finalità benefiche o di pubblica utilità.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere tra requisiti sostanziali della deduzione e requisiti meramente contabili: l'assenza di un requisito contabile non è decisiva se una norma speciale stabilisce espressamente la deducibilità.

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