Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46570/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza n.12/21 della Corte di appello di Perugia che aveva rigettato l'istanza di revocazione avverso il provvedimento definitivo di confisca emesso dal Tribunale di Latina e confermato in sede di appello e cassazione. I motivi di ricorso per cassazione erano: (1) incompetenza funzionale della Procura della Repubblica di Latina quale titolare dell'azione di prevenzione, ritenuta "difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura"; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia in ordine agli artt. 1 lett. b) e 28, comma 2, d.lgs. 159/2011, con riferimento al cosiddetto "triplice requisito" (delitti commessi abitualmente; delitti che abbiano generato profitti; delitti che costituiscano l'unico o una componente significativa del reddito); (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 28 d.lgs. 159/2011 per mancata valutazione della sproporzione tra patrimonio e reddito e produzione di nuove prove a sostegno della tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011) e affermato che in sede di legittimità è consentito contestare solo violazioni di legge o motivazione inesistente/meramente apparente. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) la questione di competenza territoriale era tardiva e doveva essere sollevata alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della modifica normativa (art. 36 I. n.161/2017); (2) la sentenza penale di estinzione per prescrizione non impedisce che i fatti oggetto del processo vengano utilizzati come elementi indizianti nel giudizio di prevenzione, salvo che la decisione abbia negato l'esistenza del fatto rilevante; (3) le nuove produzioni (consulenza e rielaborazione) non costituivano nuova emergenza probatoria idonea a mettere in discussione la valutazione di sproporzione tra patrimonio e reddito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Limita il sindacato in sede di cassazione ai soli profili di violazione di legge (art.10, comma 2). L'art.7 impone motivazione del decreto e la Corte accetta sindacato solo per motivazione inesistente o meramente apparente. Gli artt.1 lett. b), 24 e 28 sono stati richiamati dai ricorrenti ma la Corte ha valutato che non vi fossero profili di illegittimità formale o motivazionale tali da superare il limite di ammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti dell'enunciazione dei motivi nel provvedimento motivazionale per la decisione della Corte di legittimità; qui usata per fissare i limiti della motivazione riportata nella sentenza di cassazione.

  • art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamata per analogia rispetto al limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (ripreso dall'art.10, comma 2 d.lgs.159/2011).

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i vizi deducibili in cassazione: esclusione dei motivi di fatto (lett. e) e possibilità di censurare la motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c)). La Corte applica tali criteri al controllo sui provvedimenti di prevenzione.

  • art. 36, comma 2, Legge n. 161/2017

    Norma transitoria richiamata per stabilire il termine entro cui doveva essere proposta la questione di competenza territoriale: la difesa aveva la prima udienza utile dopo l'entrata in vigore per sollevare l'eccezione, termine che non è stato rispettato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; non è il canale per una rivalutazione di merito dei fatti salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
  • Le eccezioni di competenza territoriale conseguenti a modifiche normative devono essere sollevate tempestivamente, in particolare alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della norma transitoria che disciplina la materia.
  • La sentenza penale di estinzione per prescrizione non impedisce di utilizzare i fatti emersi nel procedimento penale come elementi indizianti nel giudizio di prevenzione, salvo che la decisione penale abbia espressamente escluso l'esistenza del fatto rilevante.
  • Per contestare la valutazione di sproporzione tra patrimonio e reddito occorrono elementi probatori nuovi e significativi; la mera riproposizione o rielaborazione di consulenze già prodotte difficilmente è sufficiente per sovvertire una confisca.
  • Chi impugna un provvedimento di prevenzione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alle sanzioni previste dall'ordinamento processuale se il ricorso è ritenuto infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.