Cassazione Penale, Sentenza n. 46570/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza n.12/21 della Corte di appello di Perugia che aveva rigettato l'istanza di revocazione avverso il provvedimento definitivo di confisca emesso dal Tribunale di Latina e confermato in sede di appello e cassazione. I motivi di ricorso per cassazione erano: (1) incompetenza funzionale della Procura della Repubblica di Latina quale titolare dell'azione di prevenzione, ritenuta "difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura"; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia in ordine agli artt. 1 lett. b) e 28, comma 2, d.lgs. 159/2011, con riferimento al cosiddetto "triplice requisito" (delitti commessi abitualmente; delitti che abbiano generato profitti; delitti che costituiscano l'unico o una componente significativa del reddito); (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 28 d.lgs. 159/2011 per mancata valutazione della sproporzione tra patrimonio e reddito e produzione di nuove prove a sostegno della tesi difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011) e affermato che in sede di legittimità è consentito contestare solo violazioni di legge o motivazione inesistente/meramente apparente. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (1) la questione di competenza territoriale era tardiva e doveva essere sollevata alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della modifica normativa (art. 36 I. n.161/2017); (2) la sentenza penale di estinzione per prescrizione non impedisce che i fatti oggetto del processo vengano utilizzati come elementi indizianti nel giudizio di prevenzione, salvo che la decisione abbia negato l'esistenza del fatto rilevante; (3) le nuove produzioni (consulenza e rielaborazione) non costituivano nuova emergenza probatoria idonea a mettere in discussione la valutazione di sproporzione tra patrimonio e reddito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Limita il sindacato in sede di cassazione ai soli profili di violazione di legge (art.10, comma 2). L'art.7 impone motivazione del decreto e la Corte accetta sindacato solo per motivazione inesistente o meramente apparente. Gli artt.1 lett. b), 24 e 28 sono stati richiamati dai ricorrenti ma la Corte ha valutato che non vi fossero profili di illegittimità formale o motivazionale tali da superare il limite di ammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti dell'enunciazione dei motivi nel provvedimento motivazionale per la decisione della Corte di legittimità; qui usata per fissare i limiti della motivazione riportata nella sentenza di cassazione.
art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata per analogia rispetto al limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (ripreso dall'art.10, comma 2 d.lgs.159/2011).
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Stabilisce i vizi deducibili in cassazione: esclusione dei motivi di fatto (lett. e) e possibilità di censurare la motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c)). La Corte applica tali criteri al controllo sui provvedimenti di prevenzione.
art. 36, comma 2, Legge n. 161/2017
Norma transitoria richiamata per stabilire il termine entro cui doveva essere proposta la questione di competenza territoriale: la difesa aveva la prima udienza utile dopo l'entrata in vigore per sollevare l'eccezione, termine che non è stato rispettato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; non è il canale per una rivalutazione di merito dei fatti salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
- Le eccezioni di competenza territoriale conseguenti a modifiche normative devono essere sollevate tempestivamente, in particolare alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della norma transitoria che disciplina la materia.
- La sentenza penale di estinzione per prescrizione non impedisce di utilizzare i fatti emersi nel procedimento penale come elementi indizianti nel giudizio di prevenzione, salvo che la decisione penale abbia espressamente escluso l'esistenza del fatto rilevante.
- Per contestare la valutazione di sproporzione tra patrimonio e reddito occorrono elementi probatori nuovi e significativi; la mera riproposizione o rielaborazione di consulenze già prodotte difficilmente è sufficiente per sovvertire una confisca.
- Chi impugna un provvedimento di prevenzione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alle sanzioni previste dall'ordinamento processuale se il ricorso è ritenuto infondato.
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