Sentenza n. 2875/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del permesso di costruire convenzionato di cui all’istanza presentata in data 3.03.2022, PGN 26129 del 4.3.2022, INT. 325/2022, rilasciato dal Comune di Varese; del permesso di costruire convenzionato di cui all’istanza presentata in data 2.12.2022, PGN 144245 del 5.12.2022, INT. 2122/2022; per quanto occorrer possa, della Convenzione Accessoria di cui ai predetti permessi di costruire convenzionati, identificata al Repertorio n. 2337-Raccolta n. 1613 - quale parte integrante dei Permessi - e i provvedimenti allegati alla stessa, tra cui la Delibera di Giunta comunale n. 220/2023 e la determina dirigenziale n. 182/2024; di ogni altro atto o provvedimenti presupposto, connesso e/o consequenziale di estremi ignoti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire convenzionato per la demolizione di un ex autosalone e la ricostruzione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita, nonché permesso per opere di urbanizzazione e atti convenzionali connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari viciniori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Varese alla società controinteressata, deducendo, quanto al permesso relativo alla demolizione e ricostruzione, la violazione del d.p.c.m. 20 ottobre 2016 e dell’art. 2, comma 9, delle norme tecniche di attuazione comunali, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e omesso controllo. In particolare, hanno contestato la discordanza tra la relazione tecnica, che qualificava l’intervento come demolizione e ricostruzione in sagoma con mantenimento dell’altezza preesistente, e le tavole progettuali, dalle quali risultava un fabbricato diverso per sagoma, altezza, volumetria e sedime. Hanno inoltre dedotto che la trasformazione dell’edificio preesistente, destinato a salone espositivo, magazzino e deposito, in una media struttura di vendita di maggiore superficie e diversa configurazione avrebbe comportato un nuovo carico urbanistico e avrebbe dovuto essere qualificata come nuova costruzione, anziché come demolizione e ricostruzione. È stata altresì contestata la mancanza di documentazione dei requisiti per l’insediamento di una media struttura di vendita alimentare di secondo livello. Il Comune e la società hanno eccepito l’irricevibilità per tardività, sostenendo che la lesività fosse conoscibile già dal cartello di cantiere o dallo stato dei lavori nel settembre 2024, nonché l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti relativi alle opere di urbanizzazione e alla convenzione per carenza di interesse e di specifiche censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. Ha ritenuto che, per le censure diverse da quelle concernenti in radice l’edificabilità dell’area, il termine decorra dalla conoscenza cartolare del titolo e degli elaborati progettuali oppure dal completamento dei lavori, quando siano rese certe e univoche le caratteristiche essenziali dell’opera e la sua lesività. Il cartello di cantiere non forniva indicazioni sufficienti; le fotografie del settembre 2024 documentavano soltanto la posa dei pilastri e non dimostravano che, oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso, fossero già conoscibili con certezza dimensioni e consistenza del fabbricato. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa al permesso per le opere di urbanizzazione, alla delibera di Giunta, alla determina dirigenziale, allo schema e alla convenzione, perché i ricorrenti non avevano allegato uno specifico interesse alla loro caducazione né dedotto censure contro tali atti. Nel merito, il TAR ha accolto le censure rivolte al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione. Ha rilevato la palese contraddittorietà tra la relazione tecnica e le tavole progettuali: la relazione indicava il mantenimento della sagoma e dell’altezza, mentre il progetto rappresentava un edificio alto 10,26 metri rispetto ai 6,22 metri dell’edificio preesistente. In caso di discordanza, il dato letterale chiaro della relazione tecnica prevale sul dato grafico; l’amministrazione avrebbe quindi dovuto imporre la rettifica del progetto. L’erronea qualificazione dell’intervento era stata inoltre recepita nella convenzione e nel parere della commissione per il paesaggio, viziando il procedimento. Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di vizi sostanziali e non meramente formali. Ha inoltre ritenuto omessa la valutazione del diverso carico urbanistico: il passaggio da un complesso destinato a esposizione, magazzino e locali accessori a una media struttura di vendita comportava una differente incidenza urbanistica, tale da ricondurre l’intervento alla nuova costruzione. La censura sui requisiti della media struttura di vendita è stata assorbita. Il permesso relativo alla demolizione e ricostruzione è stato annullato; le spese sono state poste a carico del Comune e della società, previa parziale compensazione, nella misura di euro 1.000 ciascuno.
Norme richiamate
d.p.c.m. 20 ottobre 2016
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle nozioni di sagoma dell’intervento edilizio.
art. 2, comma 9, norme tecniche di attuazione del Comune di Varese
La disposizione individua il criterio di calcolo dell’altezza dell’edificio, facendo riferimento all’intradosso del solaio posto a quota più elevata ed escludendo la copertura soprastante.
art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001
La nozione di ristrutturazione edilizia non comprende l’intervento che, per assenza di continuità con l’edificio precedente e rinnovo del carico urbanistico, integra una nuova costruzione.
art. 10, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione giuridica dell’intervento edilizio.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
La regola sui vizi formali non invalidanti non si applica quando i vizi accertati sono sostanziali, incidono sulla corretta qualificazione dell’intervento e sulla valutazione del carico urbanistico.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato, insieme al difetto di motivazione, quale parametro della legittimità del provvedimento, sebbene la decisione valorizzi soprattutto il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell’istanza.
Massime di principio
- In caso di discordanza tra una relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire e le tavole progettuali, quando la descrizione letterale sia chiara e univoca, essa prevale sul dato grafico; l’amministrazione deve quindi richiedere la rettifica del progetto prima di rilasciare il titolo.
- La realizzazione di un edificio con altezza e sagoma significativamente diverse da quelle dell’edificio demolito non può essere assentita come demolizione e ricostruzione in sagoma sulla base di una relazione tecnica contraddittoria con gli elaborati progettuali.
- Il passaggio da un edificio destinato a esposizione, magazzino e locali accessori a una media struttura di vendita può determinare un nuovo e diverso carico urbanistico; quando il nuovo intervento non presenti continuità sostanziale con l’edificazione precedente e rinnovi il carico urbanistico, esso deve essere qualificato come nuova costruzione.
- Il termine per impugnare un titolo edilizio rilasciato a un terzo decorre, per le censure diverse da quelle sull’edificabilità dell’area, dalla conoscenza cartolare del titolo e dei suoi elaborati oppure dal completamento dei lavori, quando le caratteristiche essenziali dell’opera e la sua lesività siano conoscibili in modo certo e univoco; il solo cartello di cantiere o la mera posa dei pilastri non bastano necessariamente a provare una conoscenza anticipata.
- L’impugnazione degli atti relativi a opere di urbanizzazione e convenzioni accessorie è inammissibile quando il ricorrente non dimostri uno specifico interesse alla loro caducazione e non formuli censure riferibili a tali atti.
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