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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17869/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere) disposta dal GIP per il reato previsto dagli artt.73, comma 4 e 80, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione ai fini di spaccio) in relazione al ritrovamento di kg 41,225 di hashish suddivisi in sette panetti. Il ricorrente ha contestato: (1) la carenza e la contraddittorietà della motivazione sul presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che il narcotest non fosse idoneo a provare la presenza e la quantità del principio attivo (THC) e chiedendo una perizia tossicologica; ha inoltre prospettato che egli potesse essere mero custode della sostanza; (2) l'insussistenza delle esigenze cautelari, lamentando che, alla luce delle modifiche introdotte con la legge 16 aprile 2015, n.47, la gravità del titolo di reato non può di per sé fondare il pericolo di reiterazione, soprattutto trattandosi di persona incensurata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato che, nella fase cautelare, l'accertamento mediante narcotest è idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza e può essere sufficiente anche ai fini della valutazione dell'aggravante della "ingente quantità" quando il dato ponderale sia rilevantissimo. Ha inoltre ritenuto non provata la deduzione difensiva che il ricorrente fosse mero custode, considerandola affermazione generica non idonea a sovvertire gli elementi indiziari, tra cui il materiale per il confezionamento e la contabilità rinvenuti. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha osservato che la normativa post-2015 non esclude la valutazione delle circostanze concrete e della modalità di commissione del fatto; il Tribunale ha valutato tali elementi (peso, modalità di occultamento/gestione, appunti e strumenti di confezionamento) e ha fatto una prognosi di pericolosità fondata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; gli atti sono trasmessi per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti)

    Norma sostanziale base della contestazione: art.73 comma 4 punisce la detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha valutato che il narcotest e il rilevante dato ponderale consentono di sostenere i gravi indizi anche per l'eventuale aggravante dell'ingente quantità.

  • art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    citato nel ricorso (violazione di legge penale e vizio di motivazione)

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e quindi il ricorso inammissibile.

  • art.274 cod. proc. pen.

    citato nel motivo relativo alle esigenze cautelari

    Regola le esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la modificazione normativa (L. 16/4/2015, n.47) ma interpretato che la nuova formulazione non impedisce di considerare le modalità concrete del fatto e le circostanze per valutare il pericolo di reiterazione.

  • art.309, comma 9, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla integrazione tra ordinanza applicativa e decisione del tribunale del riesame

    Consente l'integrazione motivazionale tra ordinanza applicativa e decisione del riesame; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente la reciproca integrazione salvo carenza assoluta di motivazione.

  • Legge 16 aprile 2015, n.47

    modifiche all'art.274 cod. proc. pen.

    Ha limitato la possibilità di dedurre il pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravità del titolo; la Corte interpreta la norma in senso conforme a valutare comunque le circostanze concrete e la modalità di commissione del reato.

  • art.94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    citato per gli adempimenti di cancelleria

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla sentenza (comunicazioni e formalità a cura della cancelleria).

Massime di principio

  • Nella fase cautelare l'accertamento della natura della sostanza mediante narcotest è ritenuto, per la giurisprudenza, idoneo a costituire grave indizio di colpevolezza e, se il dato ponderale è rilevante, può concorrere anche alla valutazione dell'aggravante dell'"ingente quantità" senza necessità immediata di perizia tossicologica.
  • La gravità del titolo di reato, dopo le modifiche legislative del 2015, non può costituire l'unico elemento per fondare il pericolo di reiterazione, ma le modalità concrete del fatto (quantità, confezionamento, strumenti per il traffico, appunti contabili, comportamenti al momento del controllo) restano elementi legittimi e spesso decisivi per la prognosi cautelare.
  • L'affermazione difensiva secondo cui l'indagato sarebbe mero custode richiede elementi concreti e specifici a supporto; dichiarazioni generiche non sono idonee a escludere il concorso nella detenzione ai fini di spaccio quando esistono indici oggettivi di attività di spaccio.
  • La motivazione del giudice del riesame può integrare e fare riferimento all'ordinanza applicativa; solo la completa assenza di motivazione nell'ordinanza impone sanzioni: in presenza di motivazione anche integrata, la Corte di legittimità verifica la logicità e la congruità delle valutazioni.
  • In caso di ricorso inammissibile per cassazione, è possibile la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte valuta, caso per caso, l'eventuale responsabilità nella proposizione del ricorso.

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