Sentenza del 20/12/2017 n. 5511 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cessione di ramo d'azienda - Avviamento - Valorizzazione coefficiente di calcolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa quantificazione dell'avviamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Tale determinazione non è censurabile in sede di legittimità quando risulta sorretta da una motivazione logica, coerente e congrua. Pertanto, il giudice non è vincolato al metodo di calcolo proposto da una delle parti, purché esponga adeguatamente le ragioni della scelta effettuata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione dell'avviamento nell'ambito della cessione di un ramo d'azienda. In presenza di contestazioni sul valore attribuito all'avviamento, il giudice può valutare autonomamente gli elementi probatori prodotti dalle parti e scegliere il metodo di calcolo e il modello estimativo ritenuti più appropriati, anche mediante l'individuazione di un diverso coefficiente di valorizzazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla valorizzazione dell'avviamento, il giudice può discostarsi dalle stime o dai coefficienti proposti dalle parti e adottare il metodo estimativo ritenuto più attendibile.
- La determinazione dell'avviamento è normalmente una valutazione di fatto: in sede di impugnazione non è sufficiente contestare il risultato economico, ma occorre dimostrare un vizio logico, una motivazione apparente o l'omesso esame di elementi decisivi.
- Le parti devono fornire dati, documenti e argomentazioni idonei a sostenere il valore dell'avviamento, poiché il giudice può procedere alla quantificazione sulla base degli elementi disponibili.
- Una stima giudiziale è generalmente mantenuta ferma quando il percorso motivazionale è comprensibile, coerente e fondato sui dati acquisiti nel processo.
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