Sentenza n. 716/2026 - L'aquila, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 242/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1008/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 08.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 242/2025, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per la formazione, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano, giudice del lavoro, depositata il 27 maggio 2025, notificata al Ministero l’8 luglio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per le annualità indicate nel giudizio presupposto, con attribuzione di un buono complessivo di 1.000 euro e pagamento delle spese liquidate. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; ha chiesto l’adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo la costituzione del Ministero, che ha documentato l’accredito, la ricorrente ha confermato il 15 ottobre 2026 di aver ricevuto il beneficio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo accertato sulla base della documentazione e della dichiarazione della ricorrente che il Ministero aveva integralmente soddisfatto la pretesa e ottemperato al giudicato. Ha posto le spese a carico del Ministero per soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso; le ha liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, tenendo conto dello scaglione fino a 1.000 euro e della riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, non essendovi più un’inadempienza da superare.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.000,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La norma è indicata quale fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione del giudicato; nel caso concreto, l’integrale adempimento sopravvenuto ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 1 l. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato il 15 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 1.000,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La disposizione è richiamata quale base del beneficio della Carta elettronica per la formazione docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato presupposto; la sentenza in esame non svolge una distinta interpretazione della norma.
art. 14 d.l. 669/1996
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 8 luglio 2025 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.a. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è menzionato come decorso dopo la notificazione del titolo; la decisione non ne ricava una specifica regola ulteriore.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato e tale adempimento è confermato dalla parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso in ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
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