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Ordinanza

Ordinanza n. 107/2026 - Parma, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma n. 293/2014, n. 338/2016, n. 129/2018 e n. 114/2019; … e per la condanna … del Comune di Ventasso al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202400082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo alla rimozione di opere abusive e alla sistemazione della mandria bovina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei giudicati formatisi su precedenti sentenze del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma. Con sentenza n. 174 del 28 giugno 2024 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di Ventasso di rimuovere le opere abusive realizzate da un'azienda agricola e di provvedere alla sistemazione della mandria bovina, nominando il Prefetto di Reggio Emilia quale Commissario ad acta per il caso di inerzia. Dopo varie proroghe, il Commissario ad acta ha riferito difficoltà tecniche con riguardo alla demolizione del corpo denominato "fienile", derivanti dall'individuazione di un sito alternativo per lo stoccaggio delle balle di fieno. La relazione prospettava, limitatamente al fienile, anche una possibile sanatoria parziale oppure un procedimento unico di variante e l'installazione di hangar temporanei, senza riferire sulla demolizione della stalla e sul collocamento del bestiame. Il TAR ha rilevato che l'esecuzione del giudicato richiede preliminarmente lo sgombero sia della stalla sia del fienile, così da consentire la demolizione, anche coattiva, delle opere abusive.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha impartito specifiche direttive al Commissario ad acta. Questi dovrà individuare una soluzione adeguata per lo stoccaggio delle balle di fieno e per la collocazione del bestiame, potendo avvalersi direttamente del Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, SUAP e SUE del Comune di Ventasso e, con l'ausilio del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL di Reggio Emilia, stipulare convenzioni con altre aziende agricole, anche ubicate fuori dalla provincia, per la custodia temporanea delle balle di fieno e del bestiame. Le relative spese sono poste a carico del proprietario. Il termine assegnato è di 180 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, al termine dei quali il Commissario dovrà depositare una relazione di aggiornamento. Il TAR ha fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    sanatoria parziale ex artt. 36 e 38 DPR 380/2001

    La possibilità di sanatoria parziale è stata prospettata dal Commissario ad acta, ma non è stata decisa dal TAR, che ha invece ordinato le attività necessarie allo sgombero preliminare delle opere.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    sanatoria parziale ex artt. 36 e 38 DPR 380/2001

    La disposizione è menzionata nella relazione del Commissario ad acta quale possibile alternativa operativa, senza valutazione definitiva da parte del Collegio.

  • art. 53 l.r. Emilia-Romagna 24/2017

    procedimento unico di variante ex art. 53 L.R. 24/2017

    La norma è richiamata dal Commissario ad acta come possibile procedimento alternativo, ma non forma oggetto di decisione definitiva nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato deve essere orientata al conseguimento concreto del risultato imposto dalla decisione, senza che difficoltà organizzative o tecniche possano giustificare l'omissione degli adempimenti essenziali.
  • Quando il giudicato impone la demolizione di opere abusive utilizzate per attività agricola, lo sgombero preventivo degli edifici e la sistemazione temporanea dei beni e degli animali presenti costituiscono attività necessarie e preliminari all'esecuzione, anche coattiva, della demolizione.
  • Il Commissario ad acta può avvalersi degli uffici dell'amministrazione interessata e coordinarsi con le autorità sanitarie competenti, nonché stipulare convenzioni con soggetti terzi, per individuare soluzioni temporanee funzionali all'esecuzione del giudicato; le spese possono essere poste a carico del proprietario secondo quanto stabilito dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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