Cassazione Penale, Ordinanza n. 34708/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania, pronunciata all’esito del concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 129 e 533 c.p.p. per mancato rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nell’affermazione della responsabilità. La decisione concordata aveva accolto le richieste delle parti sul trattamento sanzionatorio, con rinuncia ai restanti motivi di appello, compreso quello diretto a ottenere l’assoluzione per difetto degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anche la sua aspecificità. La sentenza impugnata era stata pronunciata su concorde richiesta delle parti in appello, con rinuncia ai motivi ulteriori: il giudice di secondo grado non era quindi tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove. La rinuncia delimitava la cognizione del giudice d’appello e impediva di riproporre in cassazione questioni relative ai motivi rinunciati, incluso il profilo concernente la responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; decisione assunta con procedura semplificata e senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. penna.
Nel concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. quando l’imputato abbia rinunciato ai relativi motivi di impugnazione.
una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia
La rinuncia ai motivi d’appello delimita l’effetto devolutivo e la cognizione del giudice di secondo grado; non è possibile riproporre in cassazione questioni relative ai motivi rinunciati, tra cui la contestazione dell’affermazione di responsabilità.
il ricorso, a tacere della sua aspecificità, è inammissibile, in quanto è stato presentato avverso una sentenza resa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che ha accolto le richieste formulate concordemente dalle parti in ordine al trattamento sanzionatorio, prendendo atto della rinuncia agli ulteriori motivi di appello
La sentenza resa all’esito del concordato in appello, con contestuale rinuncia agli ulteriori motivi, non può essere impugnata in cassazione per riproporre questioni che erano state rinunciate.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e senza formalità nei casi previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, quando l’imputato rinuncia agli ulteriori motivi d’impugnazione, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai motivi non rinunciati.
- A seguito della rinuncia ai motivi d’appello, non possono essere riproposte in cassazione questioni attinenti ai motivi rinunciati, neppure sotto forma di censura relativa alla motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. o all’affermazione della responsabilità.
- Nel decidere su una richiesta concordata di pena in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove.
Come è indicizzato
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