Sentenza n. 608/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, sotto forma di dichiarazione di inammissibilità, dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza fissata per la discussione dell’istanza cautelare, la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha disposto il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di dodici mesi. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; tuttavia, il provvedimento di riesame ha riconosciuto la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha spontaneamente annullato l’atto impugnato e ha adottato un nuovo provvedimento integralmente satisfattivo, rilasciando il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese sono state compensate per metà, in considerazione dell’annullamento spontaneo e rapido intervenuto prima dell’udienza cautelare. La restante metà, liquidata in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, è stata posta a carico dell’Amministrazione, ritenuta virtualmente soccombente in ragione della fondatezza del ricorso riconosciuta nel riesame. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, sentite le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato e ha adottato un provvedimento satisfattivo della pretesa del ricorrente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto integralmente satisfattivo della posizione azionata dal ricorrente.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’Amministrazione che annulla spontaneamente l’atto impugnato può essere considerata virtualmente soccombente quando il riesame riconosce la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.
- L’annullamento in autotutela intervenuto prima della discussione dell’istanza cautelare può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma restando la condanna dell’Amministrazione alla rifusione della quota riferibile alla soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →