Sentenza del 17/05/2024 n. 428 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di €7.840,80, somma versata il 05/10/2018 per la definizione agevolata delle sanzioni relative all'avviso di accertamento IRES 2015. L'Agenzia ha negato il rimborso ritenendo quel versamento definitivo (perfezionamento della definizione delle sanzioni ai sensi dell'art.17, comma 2, d.lgs.472/1997) e non scomputabile ai fini della successiva definizione agevolata ex art.6 d.l.119/2018, poiché non era stato eseguito "in pendenza di giudizio" rispetto al ricorso notificato il 09/10/2018. La contribuente ha impugnato il diniego sostenendo che il versamento era indebito e che l'art.6/2018 avrebbe consentito lo scomputo e/o il rimborso.
La decisione
La Commissione d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la definizione delle sanzioni si è perfezionata con il versamento del 05/10/2018 effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, pertanto il pagamento è dovuto e non rimborso. In base all'art.6, comma 9, d.l.119/2018 lo scomputo delle somme è ammesso solo quanto esse siano state versate "in pendenza di giudizio"; nel caso concreto il pagamento è anteriore alla notifica del ricorso, quindi non sussiste diritto al rimborso. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
«Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»
Consente lo scomputo degli importi solo se versati in pendenza del giudizio; non autorizza la restituzione di somme già versate ed attribuisce prevalenza agli effetti della definizione perfezionata rispetto a pronunce non definitive antecedenti.
art. 17, comma 2, d.lgs. 472/1997
«E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.»
Il pagamento di un terzo, se effettuato nei termini previsti, perfeziona la definizione agevolata delle sanzioni; una volta perfezionata la definizione, la sanzione si estingue e il pagamento non è ripetibile.
art. 2033 c.c.
Norma sull'indebito oggettivo (restituzione per arricchimento senza causa). Il giudice ha ritenuto che non ricorresse poiché il versamento aveva determinato il perfezionamento della definizione delle sanzioni, rendendolo dovuto.
art. 38, comma 1, d.P.R. 602/1973
Riferimento alla disciplina del pagamento indebito. I giudici di primo grado e d'appello hanno escluso che si trattasse di pagamento indebito, dato il perfezionamento della definizione delle sanzioni.
art. 17-bis d.lgs. 546/1992
Norma procedurale relativa all'istanza ed alla procedura deflattiva; citata come base per l'atto introduttivo del giudizio.
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese di giudizio per ragioni di merito legate all'interpretazione di norme legislative; utilizzata per compensare le spese del doppio grado.
Cass. sent. n. 2378/2023
Giurisprudenza citata dalla parte contribuente che ammetteva lo scomputo per somme versate in costanza di giudizio; la Corte d'appello ha distinto il caso di specie perché nella sentenza della Cassazione i versamenti erano avvenuti durante la pendenza del giudizio, mentre qui il pagamento era anteriore alla notifica del ricorso.
Massime di principio
- Per poter scomputare o ottenere il rimborso di somme ai fini della definizione agevolata ex art.6 d.l.119/2018 è decisivo che i versamenti siano stati effettuati "in pendenza di giudizio": la data di notifica del ricorso (non la data di iscrizione o altre date) è il riferimento temporale principale.
- Se un versamento per definizione delle sanzioni è effettuato nei termini previsti dall'art.17, comma 2, d.lgs.472/1997 e perfeziona la definizione, quel pagamento ha effetto estintivo sulle sanzioni e non configura, di regola, un pagamento indebito restituibile.
- La qualificazione del versamento come "definizione perfezionata" o come "somma versata in pendenza del giudizio" è fattuale: va documentata con precisione la data di versamento e la data di notifica del ricorso; differenze anche di pochi giorni possono determinare esiti opposti.
- La giurisprudenza favorevole (es. Cass. n.2378/2023) si applica quando i fatti sono sovrapponibili, in particolare quando i versamenti sono avvenuti durante la pendenza del giudizio; occorre verificare la perfetta sovrapponibilità temporale e fattuale prima di invocarla.
- Per evitare contestazioni future, il contribuente che intende contestare anche le sanzioni dovrebbe espressamente impugnare le sanzioni nell'atto di ricorso o conservare prova della notifica del ricorso antecedente al versamento; viceversa il pagamento finalizzato alla definizione può essere considerato definitivo.
- In ipotesi dubbie è utile documentare ogni comunicazione e termine (ricevute di versamento, notifiche, istanze di definizione) e valutare tempestivamente rimedi alternativi (es. istanza di riesame, ricorso tempestivo che contesti le sanzioni) prima di procedere al versamento.
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