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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02733/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale che, concesse le attenuanti generiche e riconosciuta la sospensione condizionale della pena, l'aveva condannata a euro 3.000 di ammenda per una violazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il ricorso deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione di varie norme processuali in relazione alla modifica del capo di imputazione intervenuta nel corso del giudizio originato da opposizione a decreto penale di condanna. In particolare, si contestava la correttezza della correzione della data della visita ispettiva indicata nell'imputazione, da 26 novembre 2010 a 26 novembre 2020, ritenuta dalla difesa una vera e propria modifica dell'accusa intervenuta senza le garanzie previste dal codice di rito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la difesa, al momento della richiesta del pubblico ministero di correggere la data della visita ispettiva, non aveva formulato alcuna obiezione tempestiva, sollevando la nullità solo in un'udienza successiva. Inoltre, ha ritenuto che non vi fosse stata una reale modifica del capo di imputazione, ma soltanto la correzione di una mera svista materiale riguardante la data della visita ispettiva, elemento descrittivo marginale e già noto alla difesa, privo di concreto pregiudizio per l'imputata. Conseguentemente, la condanna di merito è rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per violazione di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

  • art. 87, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 71, relativa alla disciplina sanzionatoria della violazione contestata.

  • art. 464 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa tra le norme asseritamente violate in relazione alla modifica del capo di imputazione nel procedimento originato da opposizione a decreto penale.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa tra le norme processuali invocate per contestare la regolarità della modifica dell'imputazione.

  • art. 460 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa tra le norme processuali invocate per contestare la regolarità della modifica dell'imputazione.

  • art. 121 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa tra le norme processuali invocate per contestare la regolarità della modifica dell'imputazione.

  • art. 178, lett. b) e c), c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale parametro di nullità dedotta per la pretesa modifica illegittima del capo di imputazione.

  • art. 491 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale parametro processuale relativo alla contestazione della modifica dell'imputazione nel dibattimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La correzione di un mero errore materiale, quando incide su un elemento descrittivo marginale della contestazione e non altera il fatto storico contestato, non integra necessariamente una modifica dell'imputazione idonea a determinare nullità processuale.
  • Per eccepire validamente una nullità relativa connessa alla contestazione o alla sua modifica, la difesa deve sollevarla tempestivamente; la deduzione tardiva ne comporta la preclusione.
  • Non sussiste invalidità della contestazione quando la rettifica riguarda un dato già chiaramente desumibile dal complesso dell'imputazione e non arreca un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • In sede di legittimità, la censura che si fonda su una pretesa modifica dell'imputazione è manifestamente infondata se il giudice di merito accerta che si trattava soltanto di correzione di una svista materiale priva di incidenza sul thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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