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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24837/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa sociale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una struttura sanitaria privata contro due decreti ingiuntivi ottenuti da una cooperativa sociale per prestazioni rese in forza di un rapporto contrattuale di somministrazione. L'opponente chiedeva anche in via riconvenzionale la compensazione dei propri debiti con crediti risarcitori asseritamente derivanti da mala gestio dell'opposta. In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Avellino in base a una clausola contrattuale di foro convenzionale e alla pendenza di altro giudizio avente ad oggetto la validità ed esistenza del rapporto. La società sosteneva inoltre che la controparte avesse prodotto due diversi contratti, uno con foro Avellino e uno con foro Forlì, e contestava la sottoscrizione della copia contrattuale prodotta dalla cooperativa; la disconformità della copia veniva accertata con perizia grafologica. In appello la società riproponeva le questioni di competenza e quelle relative all'inadempimento della cooperativa, alla pretesa inesigibilità della prestazione, al conflitto di interessi e all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, violazione delle norme sulla prova documentale e sulla competenza territoriale, lamentando che il giudice avesse negato rilevanza al foro di Avellino pur in presenza di un contratto non validamente contestato nella sua conformità all'originale; dall'altro, deduceva violazione dell'art. 1460 c.c., motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sulla mala gestio, sull'inesigibilità della prestazione e sul conflitto di interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata censura della ratio decidendi della sentenza impugnata e perché le doglianze non contrastavano le affermazioni della Corte territoriale circa l'assenza di allegazioni difensive idonee a provare il contenuto del diverso contratto e circa l'inesistenza dell'originale del contratto invocato. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il vizio di motivazione apparente non risultava dal testo della sentenza, ma veniva costruito sulla base di elementi esterni; inoltre la censura sull'art. 1460 c.c. mirava in realtà a rimettere in discussione un giudizio di fatto già compiuto dalla Corte d'appello sull'insussistenza della mala gestio, e la questione del conflitto di interessi era nuova, non essendo stata specificamente allegata come trattata nei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente in cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; il mancato assolvimento dell'onere rende il motivo inammissibile.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia fotostatica all'originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.; il giudice può accertare la conformità anche con altri mezzi di prova, purché la parte alleghi elementi idonei.

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura; la Corte richiama il diverso regime rispetto all'art. 2719 c.c.

  • art. 20 c.p.c.

    In mancanza di valida clausola di foro convenzionale, la competenza territoriale si determina secondo i criteri generali.

  • art. 39 c.p.c.

    La parte ricorrente invocava la pendenza di altro giudizio per sostenere che il giudizio di opposizione dovesse essere attratto nel procedimento già pendente.

  • art. 29 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2697 e 1182 c.c. nelle doglianze sulla competenza e sulla valutazione del contratto, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sul contenuto della clausola contrattuale e sull'esistenza del foro pattuito.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente e dal giudice di merito come base, in assenza di valida stipula sulla competenza, per applicare la disciplina generale della competenza territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, utilizzata dalla ricorrente per contestare la decisione su competenza e inadempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Censura di nullità della sentenza o del procedimento, invocata per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; il vizio di motivazione apparente sussiste solo se il ragionamento non è percepibile dal testo della sentenza.

  • art. 360, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come base formale della censura di error in procedendo/error in iudicando.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento richiede una questione effettivamente trattata e una deduzione specifica; non può essere riesumata in cassazione come fatto nuovo o come mera contestazione di un giudizio di fatto già compiuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può integrare i motivi del ricorso, ma solo chiarirli e illustrarli.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per analogia sulla funzione meramente illustrativa della memoria successiva al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si fonda su documenti o atti processuali deve contenere una specifica indicazione del contenuto del documento e la sua precisa localizzazione nei fascicoli di merito o di legittimità; in difetto, è inammissibile.
  • La contestazione della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non equivale al disconoscimento della scrittura privata: il giudice può comunque verificare il contenuto del documento con altri mezzi di prova, ma la parte deve allegare e dedurre in modo completo gli elementi a sostegno della propria tesi.
  • Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull'assenza di allegazioni o di prova del fatto decisivo, non è sufficiente censurare un diverso passaggio argomentativo o riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando il difetto sia immediatamente percepibile dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarlo con gli atti di causa; non è consentito trasformare in vizio motivazionale una critica al merito della valutazione compiuta dal giudice.
  • In cassazione non è possibile introdurre questioni nuove che non risultino trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e ne precisi la sede processuale.
  • La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può integrare o colmare le carenze del ricorso, ma solo chiarire motivi già ritualmente formulati.
  • In assenza di valida clausola di foro convenzionale o di prova idonea del suo contenuto, la competenza territoriale si determina secondo i criteri generali.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere dedotta in modo generico in sede di legittimità, specie quando la sentenza di merito abbia già escluso in fatto la sussistenza dell'inadempimento o della mala gestio allegata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompetenzaInadempimentoSomministrazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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