Sentenza n. 8155/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 27 agosto 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e ha chiesto che fosse ordinata l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito, ma il giudizio riguarda la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, individuato dalla legge quale autorità competente. Il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha rilevato che il termine legale di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto dell’intero percorso formativo, delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché della durata, del livello e della qualità della formazione, e verificando l’eventuale equipollenza del titolo. L’Amministrazione dovrà inoltre valutare, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate secondo la disciplina europea. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine e di adottare le misure necessarie in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, applicabile al procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha attribuito al Ministero dell’Istruzione la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione professionale, l’imposizione di misure compensative appropriate e proporzionate.
direttiva 2005/36/CE
Impone all’autorità competente di valutare il titolo estero considerando l’insieme delle competenze acquisite e verificando l’eventuale corrispondenza con i requisiti nazionali.
Massime di principio
- Quando l’autorità competente non conclude entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, decorrente dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento sul procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità del procedimento e il rilevante numero di istanze analoghe rendano ragionevole tale commisurazione.
- La valutazione di un titolo di formazione professionale conseguito in un altro Stato membro deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione nazionale comparabile.
- L’autorità competente deve valutare l’equipollenza sostanziale del titolo estero e, ove necessario, può disporre misure compensative appropriate e proporzionate, senza limitarsi a un esame formale del titolo o della sua denominazione.
- In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel responsabile della struttura amministrativa competente, con un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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