Cassazione Civile, Ordinanza n. 14802/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Una società calcistica, nella qualità di gestore dello stadio comunale concesso dall’amministrazione, ha impugnato un’ingiunzione di pagamento relativa alla TIA per l’anno 2011/2012 riferita all’uso della struttura. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva accolto solo la censura sull’IVA, confermando per il resto la pretesa, ritenendo motivato l’atto e consolidati i presupposti impositivi per effetto di una dichiarazione resa in anni precedenti e non successivamente superata da nuove dichiarazioni. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione dell’ingiunzione; (2) violazione dell’art. 72 d.lgs. 507/1993 per erronea applicazione della dichiarazione ultrattiva e per mancata considerazione di un mutamento dei presupposti, anche alla luce di una nuova concessione del 2010; (3) nullità della sentenza per motivazione omessa, apparente o contraddittoria sul consolidamento dei presupposti impositivi; (4) nullità per omessa motivazione sulla dedotta limitata disponibilità dello stadio dal 2010; (5) censura sulle spese, dipendente dagli altri motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che la questione sul difetto di motivazione era già stata trattata dalla CTR e che il ricorso non riportava in modo specifico gli atti e i passaggi necessari al controllo di legittimità. Ha disatteso i motivi dal secondo al quarto, ritenendo che la CTR avesse colto correttamente la ratio decidendi: in assenza di successive dichiarazioni di segno diverso, il rapporto era a dichiarazione ultrattiva e gli elementi impositivi risultavano consolidati; la diversa prospettazione della ricorrente non incideva sulla decisione perché non dimostrava che la misurazione base fosse mutata, ma si limitava a contestare in astratto il metodo di calcolo. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse inesistente, apparente o logicamente incomprensibile. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura viene ritenuta inammissibile o infondata perché non coglie la ratio decidendi e non è autosufficiente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude che ricorra una motivazione inesistente o incomprensibile
art. 7 L. 212/2000
è evocato per sostenere il difetto di motivazione dell’ingiunzione, ma la Corte rileva che l’atto ingiuntivo può contenere elementi motivazionali minimali e che, nel caso concreto, la motivazione era sufficiente
art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
è invocato in tema di dichiarazione ultrattiva; la Corte ritiene corretto il richiamo ai dati dichiarati in assenza di dichiarazioni successive di segno opposto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti il difetto di motivazione di un atto impositivo o di una sentenza è necessario rispettare il principio di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente i passaggi dell’atto e del giudizio di merito rilevanti per il controllo ex actis.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è fondata solo quando la motivazione manchi radicalmente oppure sia logicamente inconciliabile, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta che la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla mancata incidenza di una questione sulla ratio decidendi, il ricorso in cassazione deve confrontarsi con tale ragione decisoria e dimostrare in modo puntuale perché essa sia erronea o superata.
- In presenza di un rapporto a dichiarazione ultrattiva, in assenza di nuove dichiarazioni di segno diverso, l’amministrazione può continuare a fare riferimento agli elementi impositivi già dichiarati e consolidati per la determinazione della pretesa.
- La contestazione del metodo di calcolo del tributo non è sufficiente se non è allegato che il dato fattuale posto a base dell’imposizione sia effettivamente mutato rispetto a quello già accertato.
- Un atto ingiuntivo può ritenersi sufficientemente motivato quando rinvia a fatture o documenti che consentono di ricostruire i dati utili al calcolo della pretesa tributaria.
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