Sentenza n. 1678/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari, - del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9 agosto 2024 con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; - dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 (doc. 3) e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra: - dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024 (doc. 5), con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei””, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua: - decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; - del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”; - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale; nonché, comunque, sempre in parte qua, - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva dei vincitori del concorso docenti per la classe A012 in Puglia, nella parte in cui non includeva i ricorrenti, nonché gli atti connessi e gli atti di scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso nazionale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A012, contestavano il mancato inserimento nella graduatoria di merito, pur avendo superato le singole prove con il punteggio minimo richiesto. Con il primo motivo deducevano la violazione della disciplina concorsuale e delle norme sul reclutamento scolastico, dei principi di trasparenza e buon andamento, nonché eccesso di potere, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare una graduatoria comprendente anche gli idonei non vincitori, così da consentire loro di conoscere la posizione e verificare eventuali scorrimenti. Con il secondo motivo censuravano la formazione della graduatoria dei vincitori per violazione della disciplina sulle riserve e sulle preferenze, sostenendo che, su 104 posti, sarebbero stati individuati 73 vincitori beneficiari di riserva, oltre il limite del 50% previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 487/1994. Deducevano inoltre la mancata conoscibilità dei punteggi e della corretta collocazione in graduatoria. In subordine sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., nella parte in cui non imponeva la pubblicazione di una graduatoria degli idonei.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori, ha ritenuto legittimo l'operato dell'Amministrazione, poiché l'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 e l'art. 9 del D.D. n. 2575/2023 prevedono la formazione e pubblicazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con possibilità di integrazione in caso di rinunce, ma non impongono la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei. L'idoneità resta comunque conoscibile attraverso l'area personale della procedura e mediante l'accesso agli atti; la mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce eventuali scorrimenti. La disciplina è stata ritenuta ragionevole, in considerazione delle esigenze di celerità e del collegamento della procedura agli obiettivi PNRR. Il TAR ha quindi escluso la fondatezza dei dubbi di costituzionalità, ritenendo proporzionata la scelta legislativa e funzionale al buon andamento e all'efficienza amministrativa. Quanto alla censura sulle riserve, il Collegio ha ritenuto decisiva la relazione dell'USR, secondo cui 54 posti erano stati assegnati per merito e 50 per riserva, quindi entro il limite del 50% su 104 posti. Ha inoltre affermato che i candidati appartenenti a una categoria riservataria, ma collocati tra i vincitori per merito, non devono essere computati nella quota riservata, poiché la riserva tutela l'effettiva possibilità dei beneficiari di conseguire l'assunzione mediante il trattamento preferenziale e non la mera presenza numerica di appartenenti alla categoria nell'organico. Il ricorso era comunque privo di prova quanto alla concreta possibilità per i ricorrenti di rientrare tra i vincitori dopo l'eventuale ricalcolo, e la diversità dei punteggi individuali poneva anche dubbi sulla omogeneità delle posizioni azionate collettivamente. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso, senza imporre una graduatoria pubblica degli idonei non vincitori.
art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021
Prevede la riserva di posti in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio, da intendere come quota di posti specificamente destinata ai beneficiari della riserva.
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
Il limite massimo delle riserve va verificato sui posti effettivamente assegnati mediante riserva; i candidati appartenenti alla categoria riservataria che risultano vincitori per merito non sono computati nella quota riservata.
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini
Le graduatorie devono tenere conto delle riserve previste dalla legge, secondo la disciplina concreta della procedura.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
Recepisce la disciplina legislativa prevedendo la graduatoria dei vincitori, con considerazione delle quote di riserva, ma non una graduatoria generale degli idonei non vincitori.
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 25/2025
Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali
Consente ai partecipanti di conoscere nell'area riservata le informazioni sulle riserve, precedenze e preferenze applicate.
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025
La prevista integrazione delle graduatorie dei vincitori nella misura del 30% conferma che gli scorrimenti possono operare anche senza previa pubblicazione di un elenco generale degli idonei.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
Recepisce la riserva di posti prevista per i docenti precari con anzianità di servizio nell'ambito della procedura concorsuale.
artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
Il TAR ha escluso che la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e la disciplina delle riserve determinino una lesione irragionevole dei principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale e buon andamento.
Massime di principio
- Quando una norma primaria e la lex specialis prevedono la pubblicazione della graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso, con integrazione in caso di rinunce, non sussiste un obbligo di pubblicare anche una graduatoria generale degli idonei non vincitori.
- La mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei non lede di per sé la possibilità di verificare il punteggio individuale o di beneficiare di eventuali scorrimenti, quando tali informazioni siano accessibili nell'area personale della procedura o mediante accesso agli atti.
- In una procedura concorsuale con quote di riserva, il candidato appartenente a una categoria riservataria che risulti vincitore per merito non deve essere computato nella quota dei posti riservati, poiché la riserva riguarda i posti da assegnare mediante il trattamento preferenziale e non la mera appartenenza del vincitore alla categoria protetta.
- La scelta legislativa di limitare la graduatoria pubblica ai soli vincitori può essere ritenuta ragionevole quando sia collegata a procedure di reclutamento periodiche e a esigenze di celerità ed efficienza derivanti dall'attuazione di programmi PNRR.
- La contestazione del ricalcolo della quota di riserva richiede la dimostrazione che, eliminati o ricollocati i candidati asseritamente computati in eccesso, il ricorrente avrebbe avuto una concreta possibilità di essere incluso tra i vincitori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →