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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Questore prot. -OMISSIS- del 02.08.2021 Div. P.A.S. Cat. 6-F-R/2021 notificato all'interessato in data 18.08.2021 con il quale è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia, sul quale è stato proposto ricorso gerarchico nei termini presso la Prefettura di Cosenza sul quale si è formato il silenzio, nonché di tutti gli atti conseguenziali, presupposti e connessi ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202200054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore di Cosenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dedito all'attività venatoria dal 1992, ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che la Questura non avrebbe valutato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Ha inoltre denunciato carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Secondo il ricorrente, gli elementi valorizzati dall'Amministrazione erano in parte risalenti e già conosciuti in occasione di precedenti rinnovi, mentre gli episodi contestati non erano direttamente connessi all'uso delle armi e non consentivano di desumere l'attuale inaffidabilità del richiedente. Il diniego aveva considerato una condanna per omicidio colposo derivante da sinistro stradale, una contestazione per violazioni edilizie a carico del ricorrente, precedenti penali riguardanti un congiunto convivente e un più recente deferimento per porto d'armi od oggetti atti ad offendere riguardante un figlio non convivente, destinatario di decreto penale di condanna successivamente opposto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha affermato che i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi sono espressione di ampia discrezionalità preventiva e cautelare e si fondano su un giudizio prognostico ex ante sull'affidabilità del richiedente e sull'assenza di rischio di abuso. Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto generale di detenere armi, sicché il rilascio o il rinnovo presuppone una valutazione particolarmente rigorosa, tale da escludere dubbi o perplessità sull'uso corretto delle armi. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della ragionevolezza, dell'assenza di errori evidenti, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, la condanna per omicidio colposo, pur risalente, è stata ritenuta significativa per valutare il generale grado di prudenza, perizia e diligenza; la violazione edilizia è stata considerata idonea a concorrere al giudizio complessivo sulla propensione al rispetto delle leggi; il deferimento più recente del figlio per porto d'armi od oggetti atti ad offendere è stato ritenuto elemento attuale e non irragionevolmente sintomatico, anche in ragione dei rapporti di frequentazione con il ricorrente. Le contestazioni relative al precedente di un altro congiunto non sono state ritenute sufficienti a neutralizzare, in una valutazione globale, gli ulteriori elementi considerati. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente che dal provvedimento emerga che le deduzioni siano state valutate e che siano comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento. È stata infine respinta la censura sull'utilizzo di fatti risalenti o già valutati in precedenti rinnovi: l'Amministrazione non è vincolata alla valutazione compiuta in occasione del precedente rilascio, considerata la durata limitata del titolo, e può valorizzare anche episodi risalenti o privi di rilevanza penale purché siano inseriti in una valutazione complessiva e contestualizzata all'attualità.

Norme richiamate

  • art. 42 TULPS

    il porto d'armi è un'eccezione al divieto di portare armi e il titolo ha durata limitata a un anno

    La durata limitata del titolo consente all'Amministrazione di rinnovare autonomamente la valutazione dell'affidabilità del titolare, senza essere vincolata al giudizio espresso in occasione del precedente rilascio o rinnovo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel provvedimento finale l'Amministrazione non deve confutare analiticamente ogni deduzione presentata dall'interessato, ma deve dare conto della loro valutazione e rendere comprensibili le ragioni del mancato accoglimento.

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La violazione edilizia richiamata nel diniego è stata considerata, insieme agli altri elementi, quale indice della propensione del richiedente al rispetto delle leggi.

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001

    Le contestazioni relative alla violazione della disciplina edilizia sono state valorizzate dall'Amministrazione nel giudizio complessivo sull'affidabilità del richiedente.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo di un titolo di polizia relativo alla detenzione o al porto di armi non costituisce esercizio di un diritto assoluto, ma deroga al divieto generale di portare armi; l'Amministrazione può pertanto adottare una valutazione particolarmente rigorosa, purché sorretta da elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi sull'affidabilità del richiedente.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi ha natura discrezionale, preventiva e cautelare e consiste in un giudizio prognostico ex ante sull'affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso; può fondarsi anche su elementi non direttamente connessi all'uso delle armi, su fatti privi di rilevanza penale o su circostanze riferibili al contesto familiare, purché considerati in una valutazione complessiva e logicamente motivata.
  • Nel giudizio sui requisiti di affidabilità per il porto d'armi possono essere valorizzati anche fatti risalenti nel tempo o già valutati in precedenti occasioni, se l'Amministrazione li inserisce in una valutazione complessiva aggiornata e contestualizzata all'attualità; il precedente rilascio o rinnovo non vincola l'autorità per le successive verifiche.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica della ragionevolezza, dell'assenza di errori manifesti, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • In attuazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, il provvedimento finale non deve confutare analiticamente tutte le osservazioni dell'interessato, purché renda percepibile che esse sono state esaminate e consenta di comprendere le ragioni per cui non sono state ritenute persuasive.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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