Sentenza n. 1728/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza della ricorrente volta al rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio ovvero la sua conversione in uno per lavoro subordinato; - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino del -OMISSIS-, con cui è stato revocato il nulla osta della ricorrente per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente in uno per lavoro subordinato; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e di conversione in permesso per lavoro subordinato, nonché revoca del nulla osta alla conversione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino con cui era stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ovvero di conversione in un permesso per lavoro subordinato, nonché il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Torino con cui era stato revocato il nulla osta alla conversione. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini del riesame, la Prefettura ha comunicato di avere annullato in autotutela il proprio provvedimento e la Questura ha riferito di avere rilasciato alla ricorrente il contratto di soggiorno e la documentazione necessaria per il rilascio di un successivo permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che gli atti impugnati erano stati rimossi o superati in autotutela e che l'amministrazione aveva adottato gli adempimenti necessari per consentire la conversione del titolo di soggiorno. La definizione favorevole alla ricorrente è intervenuta dopo l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame. Per tale ragione, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione dell'Interno, quantificandole in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa della ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove o supera gli atti impugnati e adotta le misure necessarie a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- Quando l'amministrazione si determina in senso favorevole al ricorrente soltanto dopo l'accoglimento della domanda cautelare, è giustificata la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
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