Cassazione Civile, Sentenza n. 9373/2020 del 21/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società elettrica)
La controversia
L’amministrazione separata dei beni di uso civico, con ricorso del 7 gennaio 2010 al Commissario per la liquidazione degli usi civici dell’Abruzzo, chiese di accertare la demanialità civica di terreni per circa 32.498 mq, in gran parte ricadenti nel territorio da essa amministrato, utilizzati dalla società per opere destinate alla produzione di energia elettrica mediante derivazione e trasporto delle acque, nonché la reintegrazione nella disponibilità dei beni. La società eccepì il difetto di giurisdizione del Commissario e sostenne che le opere erano state realizzate in forza di dichiarazioni di pubblica utilità. Il Commissario, con sentenza n. 54/2014, riconobbe l’uso civico su un’area di circa 130 mq, ordinandone la reintegrazione, dichiarò allodiali altri fondi e declinò la giurisdizione sulle opere connesse all’utilizzazione delle acque e sulle domande di pagamento di canoni, frutti e danni. L’amministrazione separata reclamò, insistendo per la demanialità civica di tutti i beni e per la giurisdizione commissariale; la società propose appello incidentale. La Corte d’appello di Roma, Sezione Usi Civici, con sentenza del 23 dicembre 2015, dichiarò tardivo l’appello incidentale della società, ritenne coperta da giudicato la decisione del Commissario sulla giurisdizione, giudicò nuove alcune domande relative alle opere e alle acque, confermò la demanialità dei soli terreni individuati e respinse la reintegra per mancata prova che l’uso civico fosse impedito. Riconobbe invece la giurisdizione commissariale sulle domande di canoni e altre voci, rimettendole al Commissario. La società ricorse per cassazione con dodici motivi: il primo contestava l’applicazione dei termini ordinari per la proposizione dell’appello incidentale nel procedimento speciale sugli usi civici; gli ulteriori motivi investivano, tra l’altro, la decisione sulla giurisdizione e il giudicato, l’accertamento dei terreni civici e il ruolo della consulenza tecnica, la giurisdizione sulle domande pecuniarie, la loro ammissibilità e qualificazione, la prescrizione, il regime delle acque e l’espropriabilità delle terre civiche. L’amministrazione separata propose ricorso incidentale, censurando, tra l’altro, l’esclusione delle opere idroelettriche dalla declaratoria di demanialità e il rigetto della reintegra.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale: nei procedimenti di appello in materia di usi civici regolati dalla L. n. 1078/1930, la preclusione all’appello incidentale si determina con l’inizio dell’udienza di discussione fissata dal presidente, non secondo il termine ordinario di costituzione previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c.; ha inoltre rilevato che il D.Lgs. n. 150/2011 non si applicava al procedimento, instaurato nel 2010. Gli altri motivi del ricorso principale sono rimasti assorbiti. È stato accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale dell’amministrazione separata, limitatamente alla censura di violazione di legge: le opere e gli impianti realizzati senza titolo su suolo gravato da uso civico ne seguono la sorte e acquisiscono la natura giuridica del suolo, sicché non poteva essere dichiarata la natura civica dei soli terreni escludendo le opere abusive insistenti su di essi. Il profilo del motivo incidentale relativo al vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile. Gli altri motivi incidentali e il ricorso incidentale condizionato sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, Sezione speciale usi civici, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 L. 10 luglio 1930, n. 1078
In particolare, della richiamata L. n. 1078 del 1930, art. 4, dispone che il reclamo nei confronti delle predette decisioni deve essere notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non inferiore a giorni venti nè superiore a trenta.
La disciplina speciale fissa un termine a comparire compreso tra venti e trenta giorni e non è compatibile con l’applicazione automatica del termine ordinario di costituzione previsto dal codice di rito.
art. 6 L. 10 luglio 1930, n. 1078
Dal richiamato plesso normativo si evince che, nel giudizio di appello in materia di usi civici, la preclusione della facoltà di proporre appello incidentale è determinata esclusivamente dall’inizio della udienza di discussione fissata dal presidente, cioè dalla comparizione della parte.
Nel giudizio di appello in materia di usi civici l’appello incidentale può essere proposto fino all’inizio dell’udienza di discussione fissata dal presidente; tale momento determina la preclusione.
art. 343 c.p.c.
L’art. 343 c.p.c., dispone in via generale che l’appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166, a norma del quale il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.
La regola generale sulla tempestività dell’appello incidentale opera nei limiti della sua compatibilità con la disciplina speciale del contenzioso sugli usi civici; in tale procedimento prevale il termine ricavato dalla L. n. 1078/1930.
art. 166 c.p.c.
L’art. 343 c.p.c., dispone in via generale che l’appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166, a norma del quale il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.
Il termine ordinario di costituzione di cui all’art. 166 c.p.c. non può essere applicato al procedimento speciale sugli usi civici quando risulti incompatibile con il termine a comparire previsto dalla legge speciale.
art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69
Deve, anzitutto, convenirsi con la ricorrente in ordine al rilievo secondo il quale al procedimento di cui si tratta non si applica, ratione temporis, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che, in attuazione della delega conferita al Governo con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, riconduce i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile – rito del lavoro, rito sommario di cognizione, rito ordinario di cognizione – e che trova applicazione solo ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, laddove quello all’odierno esame ha tratto origine dal ricorso proposto in data 7 gennaio 2010.
La disciplina processuale introdotta in attuazione della delega si applica solo ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011; non si applica quindi a un procedimento sugli usi civici iniziato il 7 gennaio 2010.
art. 11 L. 16 giugno 1927, n. 1766
Come correttamente rilevato dalla ricorrente incidentale, alla stregua delle regole civilistiche in tema di accessione e di quelle della normativa di uso civico, le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura.
Le opere e gli impianti realizzati senza titolo su un suolo gravato da demanio civico seguono la condizione giuridica del suolo e ne acquisiscono la natura.
art. 12 L. 16 giugno 1927, n. 1766
Come correttamente rilevato dalla ricorrente incidentale, alla stregua delle regole civilistiche in tema di accessione e di quelle della normativa di uso civico, le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura.
Nel quadro della disciplina degli usi civici, le opere prive di titolo insistenti sul suolo demaniale civico non hanno una titolarità autonoma rispetto al fondo e ne seguono la sorte.
artt. 934 e 936 c.c.
Come correttamente rilevato dalla ricorrente incidentale, alla stregua delle regole civilistiche in tema di accessione e di quelle della normativa di uso civico, le opere ed impianti realizzati senza titolo su di un suolo assoggettato a vincolo demaniale civico ne seguono la sorte, essendo privi di una propria titolarità giuridica diversa dal suolo sul quale insistono e di cui acquisiscono la natura.
Le regole civilistiche sull’accessione, coordinate con la normativa degli usi civici, comportano che le opere realizzate senza titolo sul fondo civico acquisiscano la natura giuridica del suolo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale della motivazione e, al di fuori di esse, all’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non sono sufficienti censure di mera insufficienza o contraddittorietà.
art. 111, comma 6, Cost.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
La motivazione della sentenza deve soddisfare il minimo costituzionale; solo la sua mancanza o una delle anomalie radicali indicate può fondare la censura di nullità per vizio motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.
La mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione integra violazione del requisito di motivazione della sentenza e può determinarne la nullità.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello in materia di usi civici disciplinato dalla L. n. 1078/1930, l’appello incidentale può essere proposto fino all’inizio dell’udienza di discussione fissata dal presidente; la disciplina speciale prevale sulle regole ordinarie incompatibili del codice di procedura civile.
- Il D.Lgs. n. 150/2011 si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore e non regola un procedimento sugli usi civici iniziato anteriormente.
- Le opere e gli impianti realizzati senza titolo su un suolo assoggettato a demanio civico seguono la sorte giuridica del fondo e ne acquisiscono la natura; non è quindi coerente dichiarare civico il solo terreno escludendo opere abusive che vi insistono.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura motivazionale è ammessa per le anomalie che violano il minimo costituzionale della motivazione o per l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo; non bastano le doglianze di insufficienza o contraddittorietà.
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