Cassazione Civile, Ordinanza n. 15969/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società in liquidazione aveva chiesto all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo per i danni da incendio subiti da un locale gestito dalla società, sostenendo la copertura del rischio. In appello l'assicuratore aveva resistito anche deducendo che l'incendio fosse doloso e quindi escluso dalla polizza, oltre a contestare la legittimazione e la titolarità del credito dopo la cancellazione della società. La Corte d'appello aveva ritenuto provato che il sinistro fosse doloso e commissionato da un soggetto legato alla ricorrente, qualificando utilizzabili documenti e risultanze tratte dal processo penale. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte ritenuto ammissibili documenti che il primo giudice non avrebbe dovuto esaminare; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere valorizzato documenti asseritamente irrituali per difetto di indicizzazione; violazione degli stessi artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito efficacia di piena prova a elementi che sarebbero soltanto prove atipiche; violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 113 e 115 c.p.c. per aver desunto convivenza, proprietà e responsabilità dolosa dell'incendio da atti di indagine penale raccolti senza contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni, e la ricorrente non aveva indicato alcun fatto storico omesso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la documentazione prodotta era utilizzabile perché la controparte non aveva tempestivamente contestato l'irritualità del deposito e aveva comunque preso conoscenza degli atti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché in sostanza mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, e non integrava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che il giudice civile può formare il proprio convincimento anche su prove atipiche provenienti da altro giudizio, anche penale, purché ne dia adeguata motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione omesso esame riguarda un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non questioni o argomentazioni, né il mero difetto di considerazione di singoli elementi istruttori.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o ignora il materiale probatorio dedotto; la violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede l'attribuzione di un valore probatorio diverso da quello previsto o la dichiarata inosservanza del prudente apprezzamento. Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle prove.
artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
La produzione documentale deve seguire forme e adempimenti specifici; tuttavia l'irregolarità del deposito preclude l'utilizzo del documento solo se la controparte legittimata eccepisce tempestivamente il vizio nella prima difesa utile.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro sul dovere di motivazione, ma la censura è stata respinta perché la Corte territoriale aveva motivato l'utilizzo delle prove atipiche e delle risultanze penali.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che vi fosse un uso improprio del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, non se contesta la valutazione delle prove o l'interpretazione delle argomentazioni del giudice di merito.
- La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per chiedere una rivalutazione del merito: ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disattende le regole di disponibilità del materiale probatorio.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a diversa regola legale.
- La produzione documentale irregolare non è automaticamente inutilizzabile: la preclusione opera solo se la parte interessata contesta tempestivamente il vizio nel primo atto difensivo utile, altrimenti si considera accettata la produzione.
- Nel processo civile il giudice può utilizzare come elementi di convincimento anche prove atipiche e risultanze acquisite in altro giudizio, compreso quello penale, purché motivi adeguatamente il percorso logico seguito e confronti criticamente tali elementi con il restante materiale istruttorio.
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