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Sentenza

Sentenza n. 475/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento adottato in data -OMISSIS- dal Direttore dell’Ufficio Commercio su Area Pubblica del Comune di -OMISSIS- con il quale sono state revocate alla ricorrente le autorizzazioni di tipo A n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- per il commercio su area pubblica nel mercato bisettimanale che si svolge nei giorni di sabato relative ai posteggi n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- in -OMISSIS-; - degli atti preordinati (in particolare l’art. 7, comma 1, lettera b) del Regolamento del Commercio del Comune di -OMISSIS- nella parte in cui prevede che la revoca avvenga dopo 17 giorni di assenza), consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202500462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca di due autorizzazioni per il commercio su area pubblica e conseguente decadenza dalle concessioni dei posteggi per assenze dal mercato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca delle autorizzazioni per avere accumulato, secondo il Comune, un numero di assenze ingiustificate superiore al limite previsto dal regolamento comunale. Ha dedotto che le assenze erano riconducibili agli effetti di un grave incidente stradale e alle conseguenti patologie, documentate da certificazioni mediche, anche se una delle assenze, quella del 2 marzo 2024, non era coperta da un certificato formalmente esteso a quella data. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e l'illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui individuava in 17 giornate il limite rilevante, ritenuto più restrittivo rispetto alla disciplina regionale riferita a un periodo superiore a quattro mesi. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente avesse ceduto a terzi l'azienda e le autorizzazioni, e ha difeso la legittimità del conteggio delle assenze e della revoca. La ricorrente aveva totalizzato 21 assenze; il Comune ne aveva giustificate soltanto 3, ritenendo le altre 18 eccedenti il limite regolamentare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di interesse. La cessione dell'azienda non dimostrava il perfezionamento della voltura delle autorizzazioni, che non possono essere trasferite automaticamente mediante un semplice atto tra privati; inoltre, la ricorrente, quale destinataria del provvedimento, conservava un interesse a salvaguardare l'esistenza giuridica delle autorizzazioni anche in relazione agli obblighi verso il cessionario. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La documentazione acquisita in giudizio, comprendente la scheda del pronto soccorso, la documentazione sull'incidente, i certificati medici e il referto psichiatrico, ha reso probabile che anche l'assenza del 2 marzo 2024 fosse riconducibile alle patologie conseguenti all'incidente. Il giudice ha ritenuto irragionevole presumere un disinteresse volontario della ricorrente per la propria attività, considerato l'interesse a conservare e valorizzare la posizione commerciale. La presenza al mercato nel mese di gennaio non escludeva la malattia, poiché i disturbi presentavano episodi di maggiore gravità discontinui. Il Comune, pur non potendo formulare una diagnosi alternativa, avrebbe dovuto valutare più attentamente la documentazione disponibile e l'estensione temporale della patologia, soprattutto alla luce degli effetti definitivi della revoca e del principio di proporzionalità. Il termine regolamentare di 15 giorni per la produzione della documentazione giustificativa non poteva essere applicato rigidamente, in contrasto con il dovere di leale cooperazione, quando la documentazione autentica attestava una situazione patologica in evoluzione. Il provvedimento di revoca è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. b), Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche

    La revoca opera quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero a 17 giorni di mercato, salvo assenze per malattia, gravidanza o infortunio.

    La disposizione esclude la revoca quando le assenze siano riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio; la documentazione giustificativa deve essere valutata sostanzialmente e non in modo meramente formalistico.

  • art. 24 del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche

    Impone ai titolari dei posteggi la frequenza del mercato nel rispetto del regolamento e della normativa nazionale e regionale.

  • art. 27, comma 4, lett. b), l.r. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6

    È richiamato dalla ricorrente quale disciplina regionale sulla revoca per mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi; il giudice ha accolto il ricorso per le ragioni concernenti la qualificazione delle assenze e la valutazione della malattia, senza decidere autonomamente sulla dedotta illegittimità del limite regolamentare.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il dovere di leale cooperazione tra amministrazione e privato impedisce, in presenza di documentazione autentica relativa a una patologia in evoluzione, un'applicazione rigidamente formalistica del termine per produrre la giustificazione dell'assenza.

  • art. 1476 c.c.

    L'obbligo del venditore di far acquistare la cosa al compratore contribuisce a fondare l'interesse della cedente a conservare la validità giuridica delle autorizzazioni oggetto dell'operazione di cessione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie e dei documenti prodotti dal Comune.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando un'autorizzazione amministrativa connessa all'utilizzo di un posteggio pubblico viene revocata per assenze, l'amministrazione deve verificare in concreto se le assenze siano riconducibili a malattia o infortunio, anche sulla base di un nesso causale probabilistico desumibile dalla documentazione sanitaria complessiva e dalla continuità o evoluzione della patologia.
  • In presenza di documentazione sanitaria autentica che descrive una patologia potenzialmente protratta oltre il periodo formalmente certificato, l'amministrazione non può limitarsi a un'applicazione automatica della scadenza del certificato, ma deve valutare l'eventuale estensione temporale della malattia prima di adottare una revoca definitiva.
  • L'esercizio del potere di revoca di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica, incidendo drasticamente sull'attività lavorativa del titolare, deve rispettare il principio di proporzionalità e richiede una verifica effettiva e non formalistica delle giustificazioni addotte.
  • Il termine regolamentare per la produzione della documentazione giustificativa delle assenze non può essere applicato rigidamente, in contrasto con il dovere di leale cooperazione, quando la documentazione non sia contestata quanto ad autenticità e attesti una situazione patologica in evoluzione.
  • La cessione tra privati di un'azienda di commercio su area pubblica non determina automaticamente il trasferimento delle autorizzazioni amministrative connesse al posteggio: occorre il perfezionamento della voltura da parte dell'amministrazione; fino ad allora il titolare destinatario del provvedimento conserva, in linea di principio, l'interesse a impugnarlo.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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