Cassazione Penale, Sentenza n. 31457/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello avverso il decreto del Tribunale che, all’esito della verifica dell’attualità della pericolosità sociale, aveva ordinato l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, già applicata in precedenza e rimasta sospesa durante la detenzione. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, con riferimento all’art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. 159/2011, e vizio di motivazione sulla perdurante pericolosità sociale. In particolare ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare il comportamento tenuto dopo i fatti del 2022, quindi l’evoluzione successiva alla condotta più grave contestata, e che la motivazione sull’attualità della pericolosità fosse carente o apparente. Nel corpo della decisione vengono ricostruiti i precedenti del prevenuto, valorizzati dai giudici di merito come indicatori di una pericolosità persistente: condanne per lesioni e per plurime violazioni in materia di stupefacenti, un decreto penale per detenzione di coltello a serramanico, un avviso orale del Questore, episodi di aggressione nel 2017 e nel 2021, e un fatto del 2022 con lesioni aggravate arrecate con coltello a due persone. La Corte osserva inoltre che le successive violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale e ulteriori denunce, richiamate nel decreto impugnato, confermavano la perdurante tendenza a violare la legge.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi rigettato. La Corte di cassazione ha affermato che la Corte di appello aveva correttamente applicato l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024 e della precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, procedendo a una rinnovata verifica dell’attualità della pericolosità sociale dopo la detenzione. La motivazione del giudice di merito è stata reputata non apparente e immune da censure, perché fondata su una progressione criminosa estesa nel tempo, su plurimi precedenti e su condotte successive compatibili con la persistenza della pericolosità. È stata quindi confermata l’ordinanza che disponeva l’esecuzione della sorveglianza speciale, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la detenzione per espiazione di pena; alla cessazione della detenzione il Tribunale deve verificare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale e, se questa persiste, ordinare l’esecuzione della misura. Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’inciso relativo al protrarsi della detenzione per almeno due anni, la rivalutazione va comunque effettuata senza presunzioni di persistente pericolosità.
art. 14, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante la custodia cautelare, con decorrenza del termine di durata dal giorno di cessazione della misura cautelare.
art. 679 c.p.p.
quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti
La verifica della pericolosità sociale è strutturalmente duplice: in un primo momento al giudice della cognizione, poi al giudice dell’esecuzione/sorveglianza quando la misura deve avere inizio.
art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato come base per il riesame della pericolosità del prevenuto a seguito della detenzione subita.
art. 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La guida in stato di ebbrezza è considerata condotta valutabile ai fini della pericolosità sociale ai fini dell’originario decreto applicativo.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti.
artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost.
Richiamati nella motivazione per spiegare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, nella parte in cui introduceva una presunzione di persistente pericolosità in caso di detenzione inferiore a due anni.
Massime di principio
- In materia di sorveglianza speciale sospesa per detenzione, il giudice deve effettuare una nuova e concreta verifica dell’attualità della pericolosità sociale al momento della cessazione della detenzione, senza poter fare ricorso a presunzioni automatiche di persistente pericolosità.
- La valutazione dell’attualità della pericolosità sociale può fondarsi su un complesso di elementi eterogenei, anche risalenti nel tempo, purché letti come base per apprezzare la situazione attuale e la continuità del comportamento antisociale del soggetto.
- Ai fini del giudizio sulla pericolosità non rilevano soltanto i fatti-reato, ma anche condotte sintomatiche ulteriori, purché idonee a indicare la persistenza del rischio sociale.
- L’assenza di rilievi durante una detenzione o restrizione della libertà personale non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione della pericolosità, se mancano elementi positivi di revisione critica del passato e di effettiva risocializzazione.
- La motivazione sul mantenimento o sulla ripresa dell’esecuzione della misura è sufficiente quando dia conto, in modo non apparente, della progressione criminosa, della reiterazione delle condotte e dell’assenza di segnali concreti di mutamento del quadro di pericolosità.
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