Cassazione Penale, Sentenza n. 43393/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 04/06/2024 che ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione domiciliare subita in un procedimento penale relativo a contestazioni (capo E e G) di corruzione e turbata libertà degli incanti per fatti legati all'attività della società S.T.I.M. s.r.l. e al pubblico ufficiale Agneni. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione nella ritenuta esistenza della condizione ostativa (dolo o colpa grave), sostenendo che la sentenza penale assolveva senza attribuirgli dolo o colpa grave e che la Corte d'appello aveva rivalutato il materiale probatorio in contrasto con il giudice penale; (2) disparità di trattamento rispetto al coimputato Walter Salemme, la cui richiesta di riparazione era stata accolta; (3) nullità per mancate o non tassative astensioni di due componenti del collegio (riferimenti agli artt. 36 e 34 c.p.p. e art. 25 Cost.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha confermato che la Corte d'appello correttamente ha ritenuto ostativa la condotta del Trani: i giudici della riparazione hanno valutato elementi (anche captazioni e condotte extraprocessuali) che, pur non suffragando una condanna per corruzione propria, avevano creato un'apparenza di reato e dimostravano una condotta di elevata rimproverabilità (cooperazione sistematica con Agneni, interventi per agevolare attività illecite, prestazioni gratuite per privati legati al sistema). La Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma, ex ante, sulla sussistenza di dolo o colpa grave ai fini dell'ostatività e può fare riferimento allo stesso compendio probatorio usato nella fase cautelare (salvo che non sia accertata l'ingiustizia formale ab origine ai sensi dell'art. 314, comma 2 c.p.p.). Ha inoltre respinto i rilievi sull'uguaglianza con il Salemme (posizioni non pienamente sovrapponibili) e quelli sull'astensione (il decreto presidenziale che decide sull'astensione è atto non impugnabile in cassazione; eventuali rimedi diversi esistono ma non hanno condizionato la validità del procedimento). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa quando il detenuto abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave; la Corte richiama la distinzione tra ingiustizia formale (art. 314, comma 2) e valutazione della condotta che abbia creato l'apparenza del reato.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Cassazione ricorda che l'accertamento dell'assenza 'ab origine' delle condizioni di applicabilità esclude la rilevanza dell'eventuale comportamento causativo del detenuto.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 273 come riferimento alle condizioni formali per l'adozione e la legittimità delle misure cautelari; rilevante per distinguere i casi di ingiustizia formale.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per denuncia di disparità di trattamento; la Corte chiarisce che il principio di uguaglianza non impone esiti identici tra coimputati quando le posizioni fattuali non sono pienamente coincidenti.
art. 36 c.p.p. (comma 3) e art. 34 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in ordine alla astensione dei giudici; la Corte osserva che il decreto presidenziale che decide sull'astensione è atto ordinatorio non impugnabile in Cassazione e che le eventuali contestazioni non incidono sulla validità del giudizio di merito qui esaminato.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riguardo all'imparzialità e al giusto processo; la Corte ritiene infondato il rilievo poiché non dimostrata incompatibilità concreta del collegio che abbia alterato il procedimento.
art. 127 c.p.p.
Citato dalla sentenza in relazione ai rimedi previsti per la decisione di ricusazione del giudice (procedura differente rispetto al decreto presidenziale d'astensione).
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) il giudice valuta autonomamente, con criterio ex ante, se il detenuto abbia causato la misura con dolo o colpa grave: non si verifica la colpevolezza penale ma se la sua condotta ha creato l'apparenza di reato.
- Il giudice della riparazione può utilizzare lo stesso compendio probatorio emerso nelle indagini o nella fase cautelare per valutare l'ostatività, purché non si tratti di fatti definitivamente esclusi o accertati come non sussistenti dal giudice di merito, salvo il caso di ingiustizia formale 'ab origine' (art. 314, comma 2).
- La 'colpa grave' si interpreta secondo la giurisprudenza come comportamento caratterizzato da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che supera il limite del comune buon senso e si avvicina, per gravità, al dolo; condotte sistematiche o proattive nel contesto illecito possono integrare tale requisito.
- Richieste di parità di trattamento fra coimputati (art. 3 Cost.) richiedono dimostrare che le circostanze fattuali alla base delle misure cautelari siano pienamente coincidenti; esiti difformi sono possibili quando emergono differenze nella condotta personale.
- Le questioni sull'astensione/ricusazione seguono rimedi procedurali specifici: il decreto presidenziale che decide sull'astensione è atto ordinatorio non impugnabile in Cassazione; eventuali vizi non invalidano automaticamente l'intero provvedimento salvo il ricorso nei canali previsti.
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