Cassazione Penale, Sentenza n. 11476/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di dissequestro delle quote societarie (GOOD FRUIT s.r.l. e SIBARI TRASPORTI s.r.l.). Il ricorrente deduceva carenza o inadeguatezza della motivazione del Tribunale: non era stata esaminata compiutamente la rilevanza dell'annullamento in sede di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale e delle sue conseguenze sul fumus commissi delicti a sostegno della misura reale; il decreto di sequestro aveva fatto richiamo per relationem all'ordinanza cautelare poi annullata; non era stata valutata in concreto la documentazione probatoria sul reddito familiare e sulla presunta sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni patrimoniali; mancava argomentazione sul nesso di strumentalità e sul periculum di dispersione del patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo la motivazione dell'ordinanza del Tribunale formale e insufficiente. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame. La Corte ha rilevato che, sebbene la compatibilità astratta tra la misura reale e la caducazione della misura personale possa sussistere, nel caso concreto il Tribunale non ha indicato gli elementi concreti a fondamento del fumus commissi delicti una volta venuti meno gli indizi ricavati dall'ordinanza personale annullata, né ha argomentato compiutamente la sproporzione tra redditi leciti e acquisti oggetto di sequestro; pertanto il provvedimento impugnato è viziato per motivazione insufficiente e deve essere riesaminato.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base per l'adozione dell'ordinanza cautelare impugnata (procedura in materia di misure cautelari).
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Reati contestati (disciplinano sostanze stupefacenti e la relativa disciplina penale); costituiscono la fattispecie di reato rispetto alla quale è valutato il fumus commissi delicti.
Regola la cosiddetta confisca 'allargata' e i relativi presupposti; la Corte richiama che per il sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo è necessaria l'astratta configurabilità del reato e indizi seri circa la sproporzione o la mancata giustificazione della provenienza lecita dei beni.
Richiamato indirettamente con riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure personali; l'annullamento per difetto delle condizioni di cui a questo articolo può condizionare la valutazione del fumus per la misura reale e impone al giudice di verificare la compatibilità delle due valutazioni.
Norma richiamata nel testo come disciplina collegata all'intestazione fittizia; nella vicenda il reato non era formalmente contestato nel decreto di sequestro, veniva solo ipotizzato.
Massime di principio
- La caducazione o l'annullamento di una misura cautelare personale non determina automaticamente l'illegittimità della misura reale: il giudice deve comunque motivare, in concreto, perché il fumus commissi delicti sussista indipendentemente dalla precedente misura personale.
- Se il provvedimento reale (sequestro preventivo) trae parte della sua giustificazione da elementi disciplinati nell'ordinanza personale poi annullata, il giudice che conferma il sequestro deve esplicitare quali altri elementi concreti sostengono il fumus una volta che quelli originari sono caduti.
- La semplice enunciazione dell'astratta compatibilità tra valutazioni diverse (personale vs reale) non basta: la motivazione deve indicare il percorso logico e gli elementi probatori specifici che giustificano la sproporzione tra beni e redditi e il nesso di strumentalità con il reato.
- Nel sequestro di beni intestati a terzi è necessario dimostrare il nesso di strumentalità rispetto al reato; il periculum in mora va provato con riferimento al rischio concreto di dispersione del patrimonio.
- La mancata valutazione documentale relativa ai redditi leciti del nucleo familiare, se rilevante ai fini della valutazione della sproporzione, costituisce vizio motivazionale rilevante e può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
- In sede di riesame o di conferma di misure reali successive a decisioni favorevoli al ricorrente, il giudice deve eseguire una rivalutazione autonoma e motivata, non limitandosi a richiami generici al periodo oggetto di accertamento.
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