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Sentenza

Sentenza n. 4137/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 13559 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma, sez. III-bis, pubblicata il 1° dicembre 2015;

Giustizia amministrativa202513776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita omessa esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13559/2015, che aveva ordinato una nuova valutazione nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato non idoneo nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale indetta con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, aveva ottenuto dal TAR l'annullamento della valutazione e l'ordine di procedere a una nuova valutazione. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse provveduto a eseguirla. In seguito a un'ordinanza istruttoria, il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava che la sentenza era stata eseguita da tempo. Il ricorrente è stato inoltre ritenuto consapevole dell'avvenuta esecuzione, poiché la circostanza era stata comunicata anche al procuratore costituito nel precedente giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per manifesta infondatezza, rilevando che la documentazione prodotta dall'Amministrazione dimostrava l'avvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha compensato le spese di lite, poiché la parte pubblica si era limitata a depositare documenti in adempimento dell'ordine istruttorio del Collegio. Tuttavia, ha ritenuto temeraria la lite, considerato che la sentenza aveva ricevuto tempestiva esecuzione e che tale circostanza era stata comunicata al difensore del ricorrente nel precedente giudizio, e ha condannato il ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26, comma 2, c.p.a., in misura pari al triplo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l'effettiva esecuzione del giudicato.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria quando la proposizione o la resistenza in giudizio risulti temeraria; nel caso concreto la sanzione è stata determinata nel triplo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata esecuzione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina il rigetto della domanda fondata sull'asserita inerzia dell'amministrazione.
  • La documentazione prodotta dall'amministrazione in esecuzione di un ordine istruttorio può dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato e fondare il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
  • La proposizione di un giudizio di ottemperanza nonostante la tempestiva esecuzione della sentenza e la comunicazione di tale circostanza al difensore della parte può integrare lite temeraria e giustificare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26, comma 2, c.p.a.
  • La compensazione delle spese di lite è compatibile con la condanna della parte ricorrente a una sanzione pecuniaria per temerarietà della lite, quando l'amministrazione si sia limitata a depositare documenti in adempimento di un ordine del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoAbuso del diritto e del processo

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