Ordinanza n. 10934/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 21477/2025 del 28/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Omissione, nel dispositivo della sentenza n. 21477/2025, della distrazione delle spese di lite e dei relativi accessori in favore del difensore antistatario del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale il privato aveva ottenuto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite. Il ricorrente aveva chiesto, con memoria depositata nel giudizio principale, la distrazione delle spese e competenze in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario. Poiché tale statuizione era stata omessa nel dispositivo della sentenza, è stata presentata istanza di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza n. 21477/2025, integrandolo con la previsione secondo cui quanto complessivamente liquidato a carico dell’amministrazione soccombente per spese di lite e relativi accessori è distratto in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha qualificato l’omissione come mero errore materiale, non riconducibile a omessa pronuncia riparabile mediante impugnazione, poiché non richiedeva un ulteriore esercizio del potere giurisdizionale in materia di spese. Ha inoltre ritenuto il procedimento di correzione sostanzialmente amministrativo e, pertanto, non ha disposto sulle spese del procedimento. È stata ordinata alla Segreteria l’annotazione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a., nonché l’oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l'art. 86, comma 2 cpa.
Consente la correzione dell’errore materiale contenuto nel provvedimento; l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è stata ricondotta a tale categoria.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3 cpa.
Impone gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, quando tale attribuzione sia stata richiesta nel giudizio, costituisce un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., se non richiede un nuovo esercizio del potere giurisdizionale sulla regolazione delle spese.
- La correzione dell’errore materiale non costituisce un mezzo di impugnazione per ottenere una nuova decisione sul merito della statuizione, ma serve a rendere il dispositivo conforme alla decisione già adottata e alla richiesta ritualmente formulata.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale ha carattere sostanzialmente amministrativo e, per tale ragione, non comporta necessariamente una pronuncia sulle spese del relativo procedimento.
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