Cassazione Civile, Ordinanza n. 32001/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia traeva origine dalla richiesta, avanzata dal Comune nei confronti degli assegnatari di alloggi realizzati da cooperative edilizie, del pagamento di un "conguaglio" relativo al prezzo di cessione per l'espropriazione del suolo su cui erano stati edificati gli immobili. Nel merito, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto la pretesa del Comune, ritenendo non provata la debenza di ulteriori somme rispetto a quelle già indicate e percepite dalle cooperative edili; il Tribunale aveva inoltre valorizzato la tesi della successiva estinzione per confusione di ogni posizione creditoria e debitoria, in ragione della successione del Comune all'ente proprietario espropriato estinto. In cassazione il Comune aveva proposto ricorso affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso. I controricorrenti hanno dichiarato di non accettare la rinuncia e hanno chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso da parte del Comune e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti costituiti, escludendo ogni statuizione sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Ha altresì precisato che, a seguito dell'estinzione per rinuncia, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391, comma 1, c.p.c.
La rituale rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo di cassazione anche se le controparti non accettano la rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato
La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo, senza necessità di accettazione da parte dei controricorrenti per produrre tale effetto estintivo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, il ricorrente rinunciante può essere condannato alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, ove non ricorrano ragioni per compensarle.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
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