Cassazione Penale, Sentenza n. 37645/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Luca ha impugnato l'ordinanza di riesame che gli ha applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: ha sostenuto che gli atti dimostrano al più un intervento personale del ricorrente per dirimere una controversia di natura familiare/economica (separazione sentimentale e relative questioni economiche), non un apporto stabile all'organizzazione; ha criticato la presunta genericità delle intercettazioni e l'eccessiva valorizzazione di una condanna anteriore. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, rilevando anche il decorso temporale (fatti risalenti al 2019) e chiedendo misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale del riesame che ha identificato gravi indizi di partecipazione a sodalizio mafioso: condanna pregressa per 416-bis, stabile frequentazione con elementi del clan, intercettazioni interpretate nel contesto che evidenziano l'intraneità del De Luca (ruolo di mediatore, incontri con esponenti del clan Cappello/Bonaccorsi, uso espressivo della "famiglia" e della prima persona plurale) e partecipazione a riunioni con esponenti apicali. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di associazione mafiosa e ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito una prova positiva efficace della cessazione del vincolo associativo né elementi idonei a giustificare una misura meno afflittiva. Perciò il provvedimento di custodia in carcere è stato ritenuto adeguato e proporzionato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la decisione applica il paradigma che richiede la stabile messa a disposizione dell'indagato alla struttura associativa e la valutazione del suo ruolo operativo e apicale nel sodalizio
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari; la Corte ricorda che in Cassazione il sindacato è limitato a violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); il giudice deve motivare l'adeguatezza della misura rispetto a tali esigenze
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di tipo mafioso; incombe sull'indagato l'onere di provare, con elementi positivi, la cessazione dei legami con l'organizzazione per superare la presunzione
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso in Cassazione: lett. b) violazione di norme di diritto; lett. e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte valuta che il ricorso non abbia dimostrato tali vizi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la sintesi delle censure nella motivazione di cassazione; richiamata per l'ammissibilità e la forma della deduzione
Massime di principio
- Quando è contestato il reato di associazione mafiosa opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla il difensore deve produrre elementi positivi e specifici che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione.
- In sede di legittimità il sindacato sulla gravità indiziaria è limitato: la Cassazione non rivede la ricostruzione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logicamente congrua e aderente alle massime di esperienza; si può impugnare efficacemente solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
- Intercettazioni e elementi di contesto (frequentazioni, incontri con esponenti apicali, linguaggio tipico come l'uso di "famiglia" o della prima persona plurale, partecipazione a riunioni) possono costituire gravi indizi di partecipazione mafiosa se letti coerentemente e a sistema, non isolatamente.
- La mera temporalità (distanza cronologica dei fatti) non è sufficiente di per sé a escludere esigenze cautelari: va dimostrato in maniera convincente che il vincolo associativo è cessato e che non sussistono rischi concreti di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare occorre proporre e motivare misure alternative concrete e dimostrare in modo specifico perché esse possano soddisfare le esigenze cautelari indicate dall'art. 274 c.p.p.; le contestazioni generiche sono inefficaci.
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