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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5289/24 del Tribunale di Milano del 26.11.2024.

Giustizia amministrativa202502673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 4 febbraio 2025, con la quale era stato riconosciuto il beneficio di euro 500,00 annui tramite Carta Docente, per complessivi euro 1.000,00. Decorso senza pagamento il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Poiché l'amministrazione non ha contestato né l'an né il quantum del credito, il Collegio ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento di euro 1.000,00 entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, alla luce dei vincoli normativi e di bilancio, delle difficoltà connesse alla finanza pubblica e dell'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza e autorizza il giudice, in caso di persistente inadempimento, a nominare un commissario ad acta e, alle condizioni previste dal comma 4, lett. e), a disporre una penalità di mora.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il pagamento delle somme dovute in esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione può essere richiesto, ai fini dell'ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, il suo riconoscimento risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto sono state valorizzate le difficoltà finanziarie dell'amministrazione e l'esiguità del debito.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza integrale pagamento.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'entità del credito e non dimostra l'avvenuto pagamento, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato con la sentenza.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche il termine entro il quale questi dovrà provvedere e consentendogli, ove previsto, di delegare le attività necessarie.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in considerazione delle difficoltà finanziarie dell'amministrazione e dell'esiguità dell'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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