Cassazione Penale, Sentenza n. 5958/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Salvo era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per aver tenuto la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e per aver ceduto rimanenze di magazzino e acquisti a una nuova società dei figli al prezzo di costo. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi principali: 1) vizio di imputabilità per presunta infermità (sindrome ipocondriaca depressiva) che avrebbe inciso sulla capacità di intendere e volere; 2) mancanza dell'elemento oggettivo della bancarotta patrimoniale, poiché le cessioni erano state pagate e quindi non avrebbero costituito distrazione o dissipazione; 3) vizio di motivazione rispetto alle dichiarazioni di un consulente tecnico d'ufficio in sede civile che avrebbero escluso la traslazione degli utili verso la società dei figli. Con memoria successiva è stato aggiunto un ulteriore motivo relativo alla ricostruzione del passivo basata su un libro inventari privo di sottoscrizioni, lamentando che la Corte d'appello avrebbe ricostruito il dolo senza ulteriori indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla capacità di intendere e volere, ritenendo che la Corte territoriale avesse correttamente valutato la documentazione medica e motivato la non incidenza del disturbo depressivo sulla capacità di autodeterminazione. Ha invece accolto i motivi relativi alla bancarotta patrimoniale: ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello circa la distrazione delle rimanenze e degli acquisti del 2011 verso la società dei figli, dal momento che il corrispettivo era stato percepito e l'operazione era giustificata da ragioni economiche (impossibilità di accesso al mercato per assenza di DURC e natura deperibile delle merci). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al capo b) (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; il resto del ricorso è stato respinto. Il motivo introdotto con la memoria è stato dichiarato inammissibile per mancata pertinenza.
Norme richiamate
Legge fallimentare
art. 216 rilevante per la ricostruzione del dolo specifico nella bancarotta; la Cassazione richiama l'onere di adeguata motivazione per dimostrare la volontarietà della condotta dissipativa
Codice penale
art. 42, art. 85 e art. 88
art. 85 e 88 riguardano l'imputabilità per difetto di capacità di intendere e volere; la Corte afferma che disturbi della personalità o manifestazioni nevrotiche rilevano solo se dimostrano un'infermità che incide concretamente sulle capacità di rappresentazione e autodeterminazione
Codice civile
richiamato rispetto alla validità formale del libro inventari; la mancanza di sottoscrizioni contestata dalla difesa non è stata ritenuta motivo idoneo di per sé a provare l'assenza di dolo senza ulteriori indagini
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'assenza di imputabilità per infermità grava sull'accusa, ma la valutazione della capacità di intendere e volere è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulta illogica o carente
- Una patologia psichica o disturbo della personalità escludono l'imputabilità solo se dimostrabile che hanno inciso concretamente e causalmente sulle capacità di rappresentazione o autodeterminazione al momento del fatto
- La cessione di beni a prezzo di costo o basso ricarico non determina automaticamente bancarotta patrimoniale: se il corrispettivo è stato percepito e l'attivo viene sostituito da liquidità, va valutato se la garanzia per i creditori sia effettivamente pregiudicata o se l'operazione fosse giustificata da ragioni economiche oggettive
- Operazioni di trasferimento tra imprese correlate richiedono motivazione dettagliata che colleghi il fatto alla volontà fraudolenta di sottrarre garanzie ai creditori; in assenza di tale nesso il giudice non può presumere dissipazione
- La motivazione del giudice deve affrontare e confutare espressamente le ragioni economiche addotte dalla difesa (es. natura deperibile del bene, impedimenti all'accesso al mercato) prima di qualificare l'operazione come distrattiva
- Motivi nuovi introdotti in memoria successive al ricorso sono ammissibili solo se pertinenti alle censure originarie; altrimenti sono inammissibili
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