Cassazione Penale, Sentenza n. 31911/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2022 che revocava la sospensione condizionale della pena. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 127, comma 1; 178, comma 1, lett. c); e 179 cod. proc. pen., sostenendo che il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato alla ricorrente solo il 21/10/2022, cioè dopo lo svolgimento dell'udienza del 20/10/2022, con la conseguente nullità della vocatio in ius per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato d'ufficio, dopo consultazione degli atti, che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza è avvenuta dopo la data dell'udienza, violando l'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite (n. 7697/2016) secondo cui la sanzione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. si applica non solo alla citazione in senso stretto ma anche agli adempimenti che consentono la partecipazione alla fase processuale. Per tali ragioni ha dichiarato la sussistenza di una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Norme richiamate
art. 127, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella deduzione di violazione procedurale da parte della difesa; nel testo non è riportata una specifica interpretazione autonoma, ma è richiamato insieme ad altre norme come base delle censure difensive.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa come norma collegata alle garanzie di partecipazione; il Collegio lo menziona tra gli articoli richiamati nelle censure ma la decisione si fonda prevalentemente sull'art. 666, comma 3 e sull'art. 179.
art. 179, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la sanzione prevista dall'art. 179 in senso estensivo: non riguarda solo la citazione iniziale, ma anche l'insieme degli adempimenti che consentono all'interessato di partecipare a una fase processuale che si conclude con una decisione; la violazione comporta nullità di ordine generale e di carattere assoluto.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza nel procedimento esecutivo. La Corte ritiene che la mancata comunicazione nei termini costituisca causa di nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 7697 del 24/11/2016 (Amato)
Richiamata per consolidare il principio che la sanzione dell'art. 179 deve essere applicata anche agli atti che consentono la partecipazione del soggetto al procedimento; conferma la natura assoluta della nullità per omissione dell'avviso che rende impossibile la partecipazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, l'omesso o tardivo avviso di fissazione dell'udienza rispetto al termine previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. costituisce nullità assoluta rilevabile d'ufficio e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- L'art. 179 cod. proc. pen. non sanziona solo la mancata citazione formale, ma anche qualsiasi omissione di atti indispensabili per permettere alla parte (imputato/condannato/difensore) di partecipare effettivamente alla fase processuale che si conclude con una decisione.
- In presenza di notifica tardiva del decreto di fissazione dell'udienza, la parte può ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio; la nullità è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio.
- Per evitare il rischio di nullità, è essenziale conservare e verificare gli atti di notifica (data, modalità, destinatario) e, se necessario, sollevare tempestivamente l'eccezione procedurale o proporre ricorso per cassazione.
- La presenza materiale della parte o del difensore all'udienza non elimina automaticamente gli effetti della violazione formale dell'obbligo di avviso: occorre valutare la possibilità di sanatoria alla luce della giurisprudenza, ma la tendenza della Cassazione è di considerare tali omissioni nullità di ordine generale quando la presenza era obbligatoria per la validità dell'atto.
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