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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-372/24

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2025. — B. B. contro Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Republike. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Upravni sud u Rijeci. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Retribuzione dei giudici di primo grado – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di indipendenza dei giudici – Competenza dei poteri legislativo ed esecutivo degli Stati membri per stabilire le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici – Necessità di una retribuzione adeguata all’importanza delle funzioni esercitate – Obbligo di tener conto del contesto socioeconomico nazionale. — Causa C-372/24

Giurisprudenza europea62024CO0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha ritenuto che la risposta alle questioni fosse chiaramente desumibile dalla giurisprudenza recente, in particolare dalla sentenza Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė. Ha quindi affermato che il sistema croato di determinazione della retribuzione dei giudici di primo grado non è di per sé contrario al diritto dell’Unione, se sorretto da criteri oggettivi e trasparenti e se garantisce un livello retributivo adeguato. La seconda questione, relativa alle modalità di rimedio in caso di violazione, è rimasta assorbita.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il principio di indipendenza dei giudici della normativa croata che determina la retribuzione dei giudici di primo grado mediante importo base e coefficiente fissati dai poteri legislativo ed esecutivo.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE e con l’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che fissa la retribuzione dei giudici di primo grado tramite importo base e coefficiente stabiliti dai poteri legislativo ed esecutivo; se, in caso di illegittimità, il giudice nazionale debba disapplicare la norma e determinare direttamente la retribuzione; se rilevino anche l’assenza di un criterio retributivo UE espresso, il finanziamento a carico del bilancio statale e il rapporto tra evoluzione delle retribuzioni dei giudici e del salario medio nazionale.

Principio di diritto

Il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa nazionale che, per determinare la retribuzione dei giudici, preveda un sistema fondato su importo base e coefficiente fissati dai poteri legislativo ed esecutivo, purché il sistema non sia frutto di potere arbitrario ma si basi su criteri oggettivi, prevedibili, stabili e trasparenti e assicuri ai giudici una retribuzione adeguata all’importanza delle loro funzioni, tenendo conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro e della retribuzione media nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Retribuzione dei giudici di primo grado in Croazia e indipendenza giudiziaria

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upravni sud u Rijeci (Tribunale amministrativo di Fiume) in una controversia tra un giudice croato, B.B., e il Ministero della Giustizia della Repubblica di Croazia sul calcolo della sua retribuzione. La Corte è intervenuta con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la soluzione discendesse già dalla giurisprudenza recente.

Fatti e procedimento principale

B.B., giudice presso l’Upravni sud u Zagrebu, aveva contestato l’ordinanza amministrativa che fissava la sua retribuzione in applicazione dell’articolo 4 della legge croata sulla retribuzione dei funzionari del settore giudiziario. La retribuzione era determinata moltiplicando un importo base di EUR 706,50 per un coefficiente pari a 4,21 per i giudici dei tribunali amministrativi, con un risultato mensile lordo di EUR 2974,37 nel periodo rilevante.

Il giudice del rinvio ha prospettato che tale importo fosse inadeguato rispetto al contesto socioeconomico nazionale, al rapporto con il salario medio, ad altre professioni giuridiche e all’evoluzione storica delle retribuzioni giudiziarie. Ha inoltre evidenziato che la retribuzione dei giudici è a carico del bilancio statale e che una recente modifica legislativa, in vigore dal 1o marzo 2025, non avrebbe risolto i profili problematici denunciati.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se il principio di indipendenza dei giudici osti al sistema croato di determinazione della retribuzione;
  • in caso affermativo, come il giudice nazionale debba rimediare alla violazione;
  • se sia rilevante il fatto che la normativa non preveda un criterio UE espresso per i livelli retributivi;
  • se sia problematico che il pagamento avvenga a carico del bilancio statale;
  • se il legislatore debba assicurare che l’evoluzione delle retribuzioni dei giudici segua quella della retribuzione media nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 99 del regolamento di procedura, per la decisione con ordinanza motivata;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • l’articolo 2 TUE;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, nello Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo deve essere garantita; tuttavia, il solo coinvolgimento di tali poteri nella determinazione delle retribuzioni non basta, di per sé, a compromettere l’indipendenza giudiziaria. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel predisporre il bilancio e nel definire il metodo di calcolo delle spese pubbliche, compresa la remunerazione dei giudici.

La Corte ribadisce poi che le regole retributive devono suscitare fiducia nell’imparzialità dei giudici e devono essere oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti, in modo da escludere interferenze arbitrarie. Nel caso croato, il meccanismo fondato su importo base e coefficiente, in sé, appare compatibile con tali esigenze, fermo restando che spetta al giudice del rinvio verificare la concreta applicazione della normativa.

Quanto all’adeguatezza della retribuzione, la Corte afferma che occorre considerare la situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro e la retribuzione media nazionale. Non è invece decisivo il raffronto con le retribuzioni di professionisti del diritto che si trovano in una situazione diversa, come gli avvocati. La Corte osserva inoltre che nel caso concreto il rapporto tra lo stipendio dei giudici di primo grado e lo stipendio medio nazionale resta significativo e che il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto di alcune indennità, in particolare l’indennità di anzianità.

Infine, la Corte esclude che il solo mancato aumento delle retribuzioni giudiziarie, per ragioni di bilancio, equivalga a una regressione dello stato di diritto. Una violazione dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 47 della Carta richiederebbe circostanze particolari che manifestino la volontà del legislatore di pregiudicare l’indipendenza dei giudici.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, non osta a una normativa nazionale che determini la retribuzione dei giudici mediante importo base e coefficiente fissati dai poteri legislativo ed esecutivo, a condizione che:

  • il sistema non sia arbitrario;
  • si fondi su modalità oggettive, prevedibili, stabili e trasparenti;
  • assicuri una retribuzione adeguata all’importanza delle funzioni giudiziarie;
  • tenga conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro e della retribuzione media nazionale.

Alla luce di tale risposta, la seconda questione è dichiarata non necessaria ai fini della decisione.

Come è indicizzato

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