Sentenza del 11/03/2020 n. 6797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2008 relativi a un fabbricato (cat. D08) censito in Catasto Terreni e adibito a servizio igienico di un campeggio. Il ricorrente sosteneva che l'immobile era stato realizzato abusivamente dal conduttore del terreno (Ba.Mi.), di cui aveva appreso solo in occasione del rilascio forzoso e di avvisi per annualità precedenti, e contestava la riferibilità soggettiva dell'imposizione in capo al proprietario nonché la legittimità delle sanzioni per mancanza dell'elemento psicologico (asserita incolpevole ignoranza). Inoltre eccepiva, in via subordinata, la comproprietà del terreno e irregolarità procedurali relative all'attribuzione di rendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il proprietario del suolo sia soggetto passivo ICI rispetto alla costruzione che accede al suolo per effetto del principio di accessione (art. 934 c.c.), acquisendo la costruzione ipso iure anche se realizzata da terzi e se abusiva. Ha escluso che l'ignoranza dell'esistenza della costruzione possa essere considerata "incolpevole" senza elementi concreti di diligenza; ne consegue la legittimità dell'applicazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997. Il motivo relativo alla comproprietà è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza (mancata trascrizione degli atti probatori nel ricorso). Alcuni motivi sono stati implicitamente rinunciati e quindi non esaminati. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 2.900,00 più oneri).
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) art. 1 e art. 3
La Commissione e la Corte interpretano che l'ICI grava sul proprietario dell'immobile; la qualificazione dell'immobile (classamento) e la soggettività passiva seguono il principio dell'accessione e la titolarità reale.
Codice Civile, art. 934 e ss.
Il principio dell'accessione fa sì che la costruzione che si incorpora al suolo divenga di proprietà del proprietario del terreno ipso iure, indipendentemente dall'autore della costruzione; ciò rende il proprietario soggetto passivo dell'imposta anche quando la costruzione sia stata realizzata da terzi e sia abusiva.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
L'art. 5 pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso; la Corte rileva che l'ignoranza dell'esistenza della costruzione non è sufficiente a escludere la responsabilità sancita se non è provata una incolpevole impossibilità di conoscere o superabile con ordinaria diligenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
Riferimento alla disciplina del contributo unificato e all'eventuale ulteriore versamento in caso di soccombenza del ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Richiamato per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatti decisivi, omessa motivazione); la Corte valuta la fondatezza dei motivi ex art. 360 e dichiara alcuni motivi inammissibili o rinunciati.
Massime di principio
- Il proprietario del terreno è soggetto passivo dell'imposta sugli immobili anche quando una costruzione è stata realizzata da terzi e anche se abusiva, perché opera il principio dell'accessione (art. 934 c.c.) che trasferisce la costruzione nel patrimonio del proprietario del suolo ipso iure.
- L'ignoranza dell'esistenza di una costruzione non è di per sé esimente rispetto all'obbligo tributario e alle sanzioni: per escludere la responsabilità occorre provare che l'ignoranza fosse incolpevole, ossia non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (deveri di controllo del proprietario).
- Per contestare la quantificazione dell'imposta in relazione a quote di comproprietà è necessario produrre e riprodurre nei motivi di impugnazione i documenti decisivi (principio di autosufficienza): in cassazione non possono essere dedotti fatti provati in appello senza indicazione e trascrizione degli atti probatori.
- La rinuncia implicita a motivi di ricorso è possibile e rende superflua la decisione su quei punti; il difensore può valutare tecnicamente quali censure proseguire. Occorre quindi cura nel conferire istruzioni e nel formulare il ricorso.
- Il giudicato in materia tributaria non ha efficacia espansiva tra tributi diversi: pronunce su tributi differenti (es. IRPEF vs ICI) non vincolano automaticamente sul piano sostanziale per una fiscalità strutturalmente diversa.
- In situazioni analoghe, il contribuente/proprietario dovrà documentare tempestivamente ogni attività di vigilanza, le comunicazioni alle autorità competenti e gli atti idonei a dimostrare l'assenza di colpa per poter tentare di escludere sanzioni; per la contestazione del classamento o della titolarità è fondamentale l'azione tempestiva e la conservazione/produzione degli atti probatori.
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