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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20402/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Russo, tramite il difensore, impugnava l'ordinanza che rigettava la sua istanza di restituzione del materiale sequestrato a Eurorottami s.r.l. Sosteneva che, essendo intervenuto il decreto di archiviazione, la richiesta doveva essere trattata come incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. con fissazione di udienza camerale; il GIP avrebbe inoltre violato l'art. 263 comma 2 c.p.p. (per analogia) e tratto conclusioni meramente congetturali riconoscendo lo ius possidendi a E-Distribuzione nonostante emergesse una controversia sulla titolarità/proprietà del materiale, questione che avrebbe dovuto essere affrontata con il contraddittorio o rimessa al giudice civile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha chiarito che, dopo il decreto di archiviazione che definisce le indagini preliminari, la competenza per le questioni di restituzione spetta al giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 263 interpretato sistematicamente e degli artt. 665 e 676 c.p.p.). Poiché nel caso era intervenuto un provvedimento di restituzione/dissequestro e contro di esso era stata proposta opposizione da Russo, il giudice avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 666 c.p.p., fissando udienza e decidendo nel contraddittorio. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma applicabile alla opposizione contro l'ordinanza di restituzione/dissequestro: se proposta opposizione il giudice dell'esecuzione deve fissare udienza e procedere nel contraddittorio.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Interpretato in senso sistematico: la previsione relativa al giudice dell'esecuzione dopo la sentenza non impugnabile esprime un principio generale per cui, quando il procedimento è "definito" (anche per effetto di archiviazione), la competenza per la restituzione passa al giudice dell'esecuzione.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Stabilisce il passaggio dei poteri al giudice dell'esecuzione una volta definita la fase delle indagini (es. dopo archiviazione), confermando la competenza del giudice dell'esecuzione per le questioni di restituzione.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Predisposizione normativa di riferimento per stabilire la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione/confisca dopo la definizione del procedimento.

  • art. 667 comma 4 cod. proc. pen.

    il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666.

    Regola la procedura di restituzione da parte del giudice dell'esecuzione: l'ordinanza è adottata senza formalità ma è possibile proporre opposizione e, in tal caso, si applica l'art. 666 con udienza e contraddittorio.

Massime di principio

  • Se, nella fase delle indagini, interviene un decreto di archiviazione la competenza sulle istanze di restituzione dei beni si trasferisce al giudice dell'esecuzione (art. 263 interpretato sistematicamente e artt. 665, 676 c.p.p.).
  • Se contro un provvedimento di restituzione/dissequestro è proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione deve fissare udienza e decidere nel contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; non è sufficiente decidere de plano senza udienza quando è stata proposta opposizione.
  • Il giudice penale non può risolvere in modo definitivo controversie sulla proprietà dei beni con motivazioni meramente congetturali; se la titolarità è controversa va garantito il contraddittorio e, se del caso, rimessa la questione al giudice civile competente.
  • La corretta inquadratura procedurale (es. incidente di esecuzione vs istanza semplice) è fondamentale: se è intervenuta archiviazione, la via procedurale corretta per ottenere la restituzione è quella prevista per il giudice dell'esecuzione.
  • In presenza di opposizione alla restituzione, il difensore deve sollecitare la fissazione dell'udienza ex art. 666 c.p.p. e può invocare la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione se il GIP ha già definito il procedimento mediante archiviazione.

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