Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34493/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il preavviso di fermo di veicoli notificato per il mancato pagamento di cartelle relative a tassa automobilistica 2002 e TARI di un Comune per gli anni 2003, 2004 e 2005. La CTR aveva escluso la prescrizione dei crediti, affermando che la regolare notifica delle cartelle e la mancata opposizione le avrebbero rese definitive e quindi soggette a prescrizione decennale. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c., 2953 c.c., 2948 c.c., dell’art. 5 D.L. 953/1982, come modificato dall’art. 3 D.L. 2/1986 conv. in L. 60/1986, nonché del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23397/2016, sostenendo che i crediti erano invece prescritti secondo i termini brevi propri dei singoli tributi e che la mancata opposizione alla cartella non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la CTR si è posta in contrasto con il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui la mancata opposizione alla cartella di pagamento produce solo l’irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo il caso di titolo giudiziale definitivo. Poiché la cartella è un atto amministrativo e non un titolo giudiziale, la prescrizione resta quella prevista per il singolo credito: tre anni per il bollo auto e cinque anni per i tributi degli enti locali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, che dovrà verificare in fatto se, nel caso concreto, la prescrizione fosse maturata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale ai crediti tributari.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ribadisce che opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; non si applica alla cartella esattoriale divenuta definitiva per mancata opposizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione breve di alcuni crediti periodici o comunque soggetti a termine inferiore al decennio.

  • art. 5 D.L. 953/1982

    Richiamato per la prescrizione del credito relativo al bollo auto.

  • art. 3 D.L. 2/1986 conv. in L. 60/1986

    Norma modificativa richiamata in relazione alla disciplina della prescrizione del bollo auto.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999

    La scadenza del termine per opporsi alla cartella determina la decadenza dall'impugnazione, ma non la conversione della prescrizione breve in decennale.

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 23397 del 17/11/2016

    "La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo ... produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., ... tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"

    È il principio di diritto decisivo applicato dalla Corte per escludere la prescrizione decennale automatica delle cartelle non opposte.

Massime di principio

  • La mancata opposizione a una cartella di pagamento nei termini produce soltanto l’irretrattabilità del credito, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione originariamente previsto dalla legge in quello ordinario decennale.
  • L’art. 2953 c.c. si applica solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale divenuto definitivo; la cartella esattoriale, essendo atto amministrativo, non ha efficacia di giudicato e non comporta da sola la conversione della prescrizione.
  • Quando si impugna un atto della riscossione fondato su crediti tributari o para-tributari, occorre verificare il termine di prescrizione proprio del singolo credito, che può restare più breve del decennio anche dopo la definitività della cartella.
  • Se il giudice di merito afferma la prescrizione decennale per il solo fatto della notifica della cartella e della mancata opposizione, incorre in violazione di legge e la decisione è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.