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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18177/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari dal tribunale del riesame) per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorrente contestava principalmente: (i) la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ritenute acquisite contro di lui, per violazione della tutela delle comunicazioni svolte nell'esercizio dell'attività difensiva (artt. 103, 200, 271 c.p.p.); (ii) la affidabilità e il valore indiziario delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Bartolomeo Arena ed Emanuele Mancuso); (iii) la valutazione di frequentazioni e contatti come indizi di colpevolezza; (iv) l'assenza dell'elemento soggettivo e di un apporto causale concreto necessario per configurare il reato di concorso esterno; (v) la nullità del decreto di riapertura indagini, dedotta in ragione dell'uso delle intercettazioni controverse.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi in gran parte. Ha ritenuto infondata la nullità del decreto di riapertura delle indagini (art. 41.4 c.p.p.), perché tale decreto richiede solo elementi che giustifichino nuove investigazioni e non una decisione preventiva sulla utilizzabilità probatoria. Tuttavia ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, perché il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato la pertinenza delle intercettazioni rispetto all'attività difensiva: la Corte ha affermato che la protezione prevista per le comunicazioni dell'avvocato si estende anche a fasi di consulenza preliminare in assenza di mandato formale e che la verifica va fatta sul contenuto concreto delle conversazioni. Escludendo alcune dichiarazioni dei collaboratori (Mantella e Moscato), la gravità indiziaria residua poggiava essenzialmente sulle intercettazioni la cui pertinenza deve essere riconsiderata; perciò il provvedimento è stato annullato e rinviato per nuovo esame con l'indicazione di rivalutare selettivamente le intercettazioni e l'effettivo apporto causale del ricorrente al sodalizio.

Norme richiamate

  • art. 103 cod. proc. pen.

    Rilevato nel quadro della disciplina sulla segretezza e sulla utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte richiama che la valutazione dell'utilizzabilità va fatta sul contenuto concreto e sul rapporto con l'attività difensiva, non solo sulla formale esistenza di un mandato.

  • art. 200 cod. proc. pen.

    Norma che individua le categorie professionali tutelate dal divieto di utilizzazione; la Corte conferma che rientrano anche le attività difensive svolte in fase di consulenza o prima di un mandato formale.

  • art. 271, comma 2 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni pertinenti all'attività professionale: la Corte interpreta la norma richiedendo una verifica concreta della pertinenzialità delle conversazioni rispetto all'attività difensiva, anche se il mandato non è formalizzato.

  • art. 41.4 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la riapertura delle indagini richiede solo elementi indiziari che giustifichino nuovi accertamenti; non è necessario che siano già valutate in sede decisoria la piena utilizzabilità delle intercettazioni, la quale è esaminabile in fase successiva.

Massime di principio

  • Le intercettazioni che coinvolgono un avvocato vanno valutate sul contenuto concreto: se pertengono all'attività difensiva (anche in forma di consulenza preliminare senza mandato formale) sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 271 c.p.p.
  • La protezione del segreto professionale si estende anche a contatti informali o consultazioni preliminari e alla trasmissione di informazioni di procedimenti di cui l'avvocato è legittimamente a conoscenza, salvo che tali comunicazioni siano strumentali a attività illecite.
  • La sussistenza della gravità indiziaria per misure cautelari deve essere valutata complessivamente dopo l'esclusione delle prove eventualmente inutilizzabili: dichiarazioni di collaboratori deboli o intercettazioni dubbie possono risultare insufficienti se non sussistono riscontri concreti.
  • Per configurare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è richiesto un apporto concreto e volontario finalizzato a conservare o rafforzare il sodalizio; la mera assistenza difensiva o favori riconducibili a interessi personali non sono di per sé sufficienti.
  • La decisione di riaprire indagini non viene annullata automaticamente se le intercettazioni alla base risultassero poi inutilizzabili: la riapertura richiede solo elementi che giustifichino nuovi accertamenti, mentre la verificazione della utilizzabilità è rimessa a fasi successive.
  • Frequentazioni e rapporti di cordialità non costituiscono da soli prova di concorso esterno: tali elementi devono essere inseriti in un quadro che dimostri l'apporto causale e la volontà di favorire l'organizzazione criminale.

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