Cassazione Penale, Sentenza n. 19388/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
CICCARONE: censura per violazione degli artt. 20-bis e 545-bis cod. proc. pen., per mancato avviso da parte del giudice della possibilita di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilita) alla luce della riforma; deduceva che, analogamente al patteggiamento, occorreva l'avviso o l'udienza specifica. PASTORE: plurime censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge relativo all'aumento per effetto del vincolo della continuazione (mancata motivazione distinta per l'aumento di 3 mesi relativo al capo 44); (2) vizio di motivazione sull'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen. per presunta violazione degli artt. 3, 25, 27, 8, 51 e 117 Cost. nella parte in cui prevede l'indefettibile interdizione dai pubblici uffici di durata predeterminata al superamento di determinate soglie di pena principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul punto di CICCARONE, la Corte ha ritenuto infondata la censura: secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità delle sanzioni sostitutive in appello richiede una richiesta dell'imputato (al piu tardi in udienza) e, in caso di accordo ex art. 599-bis, la logica e il meccanismo sono assimilabili al patteggiamento, per cui la sostituzione deve essere oggetto dell'accordo; quindi nessun obbligo di avviso ex art. 545-bis sussisteva in assenza di richiesta. Quanto al PASTORE, la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi relativi alla determinazione della pena concordata (i vizi attinenti alla misura della pena in sede di concordato in appello non sono sindacabili in cassazione salvo il caso di illegalita della sanzione); ha ritenuto congrua la motivazione sull'interdizione dai pubblici uffici come diretta conseguenza della rideterminazione della pena principale; e ha dichiarato manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale dell'art. 29 cod. pen., richiamando precedenti che affermano la legittimita della graduazione delle pene accessorie in rapporto alle soglie della pena principale. Pertanto entrambi i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il concordato in appello (rideterminazione della pena mediante accordo con il Procuratore Generale). La Corte ricorda che sui profili relativi alla misura della pena concordata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio l'impugnazione in cassazione trova limiti rigorosi: non sono sindacabili vizi sulla misura della pena che non traducano illegalita della sanzione.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso al condannato della possibilita di sostituire la pena detentiva con pene sostitutive nel giudizio ordinario. La Corte chiarisce che tale avviso non trova applicazione automatica al concordato ex art. 599-bis, essendo la sostituzione nel patteggiamento/accordo materia dell'intesa tra le parti.
art. 20-bis cod. pen.
Regola le sanzioni sostitutive per pene detentive brevi. La giurisprudenza richiede una richiesta dell'imputato in appello perche il giudice sia tenuto a valutare l'applicabilita; la Corte ha sottolineato che, in assenza di tale richiesta, non sussiste l'obbligo di pronunciarsi.
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Norme transitorie e disciplina sulle sanzioni sostitutive; richiamata in relazione all'ambito applicativo delle nuove sanzioni sostitutive e alla necessita di istanza dell'imputato per la loro valutazione in appello.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento. La Corte richiama la giurisprudenza che distingue il meccanismo del patteggiamento da quello del rito ordinario: nel patteggiamento la sostituzione della pena va inclusa nell'accordo, per cui non opera l'obbligo dell'avviso ex art. 545-bis.
art. 29 cod. pen.
Prevede le pene accessorie interdittive in rapporto alla durata della pena principale. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la conformita costituzionale della norma, condividendo orientamenti che ne riconoscono la legittimita in quanto collegata a soglie graduali e alla valutazione discrezionale della pena principale.
art. 73, comma 5, cod. pen.
Citato come motivo riservato da CICCARONE concernente la riqualificazione della condotta relativa allo spaccio di stupefacenti; non oggetto di decisione nel ricorso qui esaminato.
art. 216, ultimo comma, I. fall.
Richiamato in motivazione comparativa: la Corte distingue le problematiche di legittimita costituzionale delle pene accessorie oggetto della declaratoria di incostituzionalita della Consulta (I. fall.) rispetto all'art. 29 cod. pen., ritenendo quest'ultimo immune dalle stesse censure perche graduato.
Massime di principio
- Negoziazioni di pena in appello ex art. 599-bis seguono una logica analoga al patteggiamento: le condizioni sostitutive della pena devono essere parte dell'accordo, e non si applica automaticamente l'obbligo di avviso previsto per il giudizio ordinario.
- In appello, perche il giudice sia tenuto a valutare l'applicazione di sanzioni sostitutive (art. 20-bis), e' necessaria una richiesta espressa dell'imputato, al piu tardi in udienza; l'assenza di tale richiesta comporta l'irricevibilita dell'eccezione.
- Le censure sulla misura della pena concordata in un accordo di rideterminazione (concordato in appello) sono in larga parte non sindacabili in cassazione, salvo che si dimostri l'illegalita della pena (ad es. fuori dai limiti edittali o contraria a legge).
- Le pene accessorie previste dall'art. 29 cod. pen. possono essere valutate come legittime nella loro graduazione in rapporto alle soglie della pena principale: le censure di incostituzionalita contro tale meccanismo incontrano, di regola, ostacolo laddove la norma consente una relazione tra gravita del fatto e durata dell'accessorio.
- Quando si impugna una sentenza stipulata mediante accordo, occorre concentrare i motivi sulle irregolarita formali della formazione della volontà dell'accordo, sul consenso del PM o su illegittimità manifeste della sanzione; questioni di merito sulla misura della pena risultano difficilmente ammissibili in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →