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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48258/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stefoni ha chiesto la riparazione ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare (arresti domiciliari) subita nell'ambito di un procedimento per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, dal quale è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello, quale giudice della riparazione, aveva respinto la domanda ritenendo sussistere colpa grave del Sindaco, in particolare per un atteggiamento "attendista" (rinviare all'esito delle elezioni la valutazione sull'apertura di un secondo CARA) che sarebbe stato rilevante e causalmente incidente nell'adozione della misura cautelare. Stefoni impugnava l'ordinanza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: la condotta contestata era una scelta discrezionale e politicamente opportuna, non collegata a elementi che dimostrassero consapevoli connessioni con i propositi criminosi degli altri indagati; la misura cautelare sarebbe stata fondata essenzialmente su intercettazioni e dichiarazioni di terzi (Buzzi, Ciambella) e non su condotte specifiche dell'interessato; inoltre la Corte territoriale non aveva esaminato adeguatamente la gradazione della colpa e l'eventuale incidenza causale dell'interrogatorio e del mantenimento della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello come carente e illogica rispetto ai criteri dell'art. 314 c.p.p., osservando che la condotta "attendista" del Sindaco era, in assenza di elementi equivoci, una scelta di opportunità politica neutra e che i giudici della cognizione avevano già ritenuto tale atteggiamento legittimo ai fini dell'assoluzione. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione impugnata ha attribuito in modo ingiustificato incidenza causale all'interrogatorio dell'interessato rispetto all'emissione della misura, la quale invece poggiava principalmente su intercettazioni e dichiarazioni di terzi. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, demandando anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiede motivazione logica e completa nel valutare l'esistenza di dolo o colpa grave che ostano alla riparazione.

  • Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350 - 01 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione non può attribuire decisiva importanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione.

  • Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411 - 01 (giurisprudenza citata)

    Conferma che integra colpa grave, ostativa all'indennizzo, il comportamento incauto che abbia incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva se valutato come elemento fondante i gravi indizi di colpevolezza.

  • Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 2015, Rv. 263197 - 01 (giurisprudenza citata)

    Ulteriore richiamo al principio della necessità di collegare la condotta dell'indagato alla causalità dell'adozione della misura cautelare per escludere la riparazione.

  • Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004, Rv. 228527 - 01 (giurisprudenza citata)

    Precedente giurisprudenziale che contribuisce a delineare i criteri di valutazione della colpa grave e della sua incidenza causale nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • In sede di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice non può fondare il diniego di indennizzo su condotte che il giudice della cognizione ha ritenuto non provate o legittime: va rispettata la valutazione del merito penale.
  • Le scelte politico-amministrative discrezionali (es. decisioni "attendiste" in vista di elezioni) sono neutre e non costituiscono automaticamente colpa grave, salvo elementi che indichino collegamenti consapevoli con attività illecite.
  • Per escludere la riparazione occorre dimostrare che la condotta dell'indagato sia stata non solo colposa in modo grave, ma anche causalmente incidente sui motivi che hanno determinato l'emissione della misura cautelare.
  • La motivazione del giudice della riparazione deve esplicitare chiaramente il nesso causale tra le condotte attribuite all'indagato e le prove che giustificarono la misura; altrimenti la decisione è annullabile per vizio di motivazione.
  • Quando la misura cautelare poggia principalmente su intercettazioni e dichiarazioni di terzi, il peso di comportamenti amministrativi del soggetto indagato va valutato con cautela e non può sostituirsi alle prove di colpevolezza.

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