Ordinanza n. 13640/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 12748 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza della Sezione recante omessa distrazione in favore del difensore antistatario delle somme da restituire a titolo di contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza pronunciata nel giudizio originario. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme versate a titolo di contributo unificato, ma non aveva previsto la distrazione di tali somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’istanza è stata proposta ai sensi dell’art. 86, comma 1, c.p.a.; il giudice ha rilevato che il difensore è legittimato a proporre il procedimento di correzione quando abbia formulato nel giudizio una specifica richiesta di distrazione e che non risultava il dissenso delle altre parti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione di errore materiale e ha disposto l’integrazione del dispositivo della sentenza originaria. Dopo le parole relative alla condanna dell’Amministrazione alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme versate a titolo di contributo unificato, devono essere aggiunte le parole: ", da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario". La Segreteria è stata incaricata di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La pronuncia dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 86, co. 1, cod. proc. amm.
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato la richiesta specifica
L’omessa pronuncia sulla richiesta specifica di distrazione delle spese può essere fatta valere mediante il procedimento di correzione degli errori materiali; il difensore è legittimato a proporre l’istanza se aveva richiesto la distrazione nel giudizio originario.
art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
La Segreteria deve effettuare le annotazioni conseguenti alla correzione della sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia, nel dispositivo di una sentenza amministrativa, sulla specifica istanza di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale correggibile mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a., anziché richiedere un nuovo giudizio sul merito della controversia.
- Il difensore è legittimato a proporre l’istanza di correzione relativa all’omessa distrazione delle spese quando abbia formulato una richiesta specifica in tal senso nel corso del giudizio originario.
- In assenza di dissenso delle altre parti, il giudice può integrare il dispositivo della sentenza annotando che le somme riconosciute a titolo di contributo unificato sono da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Come è indicizzato
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