Cassazione Civile, Sentenza n. 10683/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società gestiva un’officina di produzione e acquisto di energia elettrica nel comprensorio industriale di Mirafiori; l’energia era consumata da altri soggetti in forza di contratti di servizi. L’Agenzia riteneva che i consumi dovessero essere riferiti separatamente ai diversi soggetti e non potessero essere cumulati per superare la soglia mensile di 1.200.000 kWh necessaria, secondo la disciplina allora vigente, per l’esenzione dall’accisa e dalle relative addizionali provinciali. Per gli anni 2007 e 2008 furono emessi atti di contestazione di sanzioni, relativi all’omessa comunicazione della variazione dell’officina, a dichiarazioni di consumo infedeli per la mancata indicazione dei consumi ripartiti tra i singoli soggetti e al conseguente omesso versamento delle imposte sull’energia. La società impugnò gli atti, risultando soccombente in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Piemonte accolse l’appello, escludendo che ricorressero i presupposti sostanziali dell’esenzione, ma ritenendo applicabile la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia ha proposto ricorso principale per violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, contestando che vi fosse incertezza normativa oggettiva. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato in undici motivi, relativi a questioni rimaste assorbite in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale: l’incertezza normativa oggettiva richiede un’incertezza inevitabile, valutata dal giudice, sull’individuazione della norma applicabile, e il contribuente deve allegare gli elementi che giustificano l’esenzione dalle sanzioni. Nel caso concreto, l’Agenzia aveva dedotto che già nel 2000 e nel 2001 era stata formulata una richiesta di cumulare i consumi dei diversi soggetti e che, con nota del 14 novembre 2011, l’amministrazione aveva escluso tale possibilità; inoltre, la giurisprudenza di legittimità aveva ripetutamente stabilito che, in presenza di più aziende nello stesso sito industriale alimentate con contratto onnicomprensivo, l’esenzione va computata separatamente per ciascun soggetto, principio ribadito anche con riferimento alla stessa contribuente. Non ricorrevano quindi i parametri dell’incertezza normativa oggettiva. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile, secondo il principio per cui le questioni assorbite, se riproposte, devono essere esaminate dal giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, che esaminerà le questioni rimaste assorbite. Per il ricorso incidentale è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 504/1995
qualora nel medesimo sito industriale insista una pluralità di aziende alimentate con contratto onnicomprensivo, l’esenzione va computata in capo a ciascun soggetto separatamente
Ai fini dell’esenzione dall’accisa, i consumi di energia di aziende appartenenti a soggetti giuridici distinti non si cumulano: il calcolo della soglia deve essere effettuato separatamente per ciascun soggetto.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
l’incertezza normativa oggettiva -che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente.
L’esenzione dalle sanzioni presuppone un’incertezza normativa oggettiva e inevitabile sull’individuazione e sul significato della norma applicabile, distinta dalla mera ignoranza incolpevole; la sua sussistenza va verificata alla luce di indici oggettivi quali difficoltà interpretative, contrasti amministrativi o giurisprudenziali e mancanza di precedenti.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
Questa Corte ha avuto più occasioni per stabilire che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (da ultimo, Cass., ord. 1 febbraio 2019, n. 3108).
L’obiettiva incertezza normativa, che può escludere l’applicazione delle sanzioni tributarie, deve essere inevitabile e riguarda contenuto, oggetto e destinatari della norma; la sua valutazione compete al giudice, non al contribuente o all’amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo, oltre che ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso, espone chiaramente le circostanze di fatto del giudizio e non richiede alcuna rivalutazione dei fatti, dalla ricostruzione dei quali, come avvenuta in sentenza, invece parte, è fondato.
È ammissibile il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge che esponga chiaramente i fatti rilevanti e muova dalla ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata, senza richiedere una nuova valutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dichiara, in relazione al ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l’applicazione della disposizione sul versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’esenzione dalle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa richiede un’incertezza inevitabile sull’individuazione, sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della disposizione, da apprezzare oggettivamente e non confondibile con la mera ignoranza del diritto.
- La valutazione dell’obiettiva incertezza normativa spetta al giudice e deve fondarsi su elementi concreti, quali difficoltà di individuazione o interpretazione della norma, contrasti amministrativi o giurisprudenziali e assenza di precedenti.
- Il contribuente che invoca l’esenzione da sanzioni per obiettiva incertezza normativa ha l’onere di allegare gli elementi che ne giustificano l’applicazione.
- Quando più aziende appartenenti a soggetti giuridici distinti insistono sul medesimo sito industriale e sono alimentate con un contratto onnicomprensivo, la soglia prevista per l’esenzione dall’accisa sull’energia deve essere verificata separatamente per ciascun soggetto; i consumi non possono essere cumulati.
- Le questioni rimaste assorbite e riproposte con ricorso incidentale condizionato devono essere esaminate dal giudice di rinvio quando la decisione impugnata viene cassata.
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