Cassazione Penale, Sentenza n. 37440/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., nonché dell'art. 143 cod. proc. pen., dell'art. 6 CEDU e della Direttiva n. 2010/64/UE, per essere il giudizio di appello stato celebrato senza la presenza dell'interprete benché dagli atti risultasse che l'imputato non comprende la lingua italiana. Per tale motivo l'imputato non avrebbe potuto comprendere quanto avveniva in udienza e partecipare consapevolmente al processo; la difesa chiedeva accoglimento del ricorso per cassazione su tali basi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la nullità denunciata fosse di ordine generale e soggetta al regime di deducibilità e decadenza previsto dagli artt. 178, 180 e 182 cod. proc. pen.; poiché la parte era assistita in udienza dal difensore, la nullità avrebbe dovuto essere eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, e l'eccezione proposta solo in cassazione è tardiva e dunque inammissibile. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il soggetto alloglotta deve indicare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo derivante dall'assenza dell'interprete: nel caso di specie la difesa non ha specificato alcun vulnus concreto e, anzi, aveva ottenuto che fosse formulata una richiesta (concordato) tramite procura speciale, sintomo di comprensione della scelta difensiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla Cassa delle ammende per euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che la questione dedotta rientra nel novero delle nullità di ordine generale deducibili con i termini e le modalità di cui agli artt. 180 e 182, quindi soggetta a decadenza se non eccepita tempestivamente
Norma attinente al diritto dell'imputato a farsi intendere e ad intendere; la Corte ha ritenuto che il mancato intervento dell'interprete, pur rilevante, richiede eccezione tempestiva e l'allegazione di un pregiudizio concreto
art. 6 CEDU
Principio del giusto processo (diritto a un equo processo e a partecipare consapevolmente); la Corte riconosce la rilevanza dei diritti CEDU ma conferma che, nell'ordinamento interno, l'omissione deve essere tempestivamente eccepita e va dimostrato il pregiudizio concreto
Direttiva n. 2010/64/UE
Normativa UE sulla traduzione e interpretazione nel processo penale; richiamata quale quadro di tutela, ma la Corte ha enfatizzato l'obbligo processuale interno di eccepire la violazione nei termini previsti
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Definizione delle nullità di ordine generale (legate all'intervento dell'imputato nel procedimento); la Corte ha inquadrato la censura come nullità generale soggetta al regime di decadenza
Stabilisce i termini di deducibilità delle nullità: la Corte ha ritenuto l'eccezione tardiva ai sensi di questa norma perché non sollevata in udienza
Prevede che, quando la parte assiste, la nullità va eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo e che la presenza del difensore basta per far sorgere l'onere di eccepire; principio decisivo per la dichiarazione di inammissibilità
Norma collegata al regime delle eccezioni e delle nullità; la Corte ha richiamato la disciplina della decadenza per le eccezioni non tempestive
Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'assenza dell'interprete in udienza è una nullità di ordine generale: va eccepita immediatamente in udienza (prima o subito dopo l'atto) se la parte è presente con difensore; in mancanza si perde la facoltà di dedurla in sede di gravame o in cassazione
- La presenza del difensore (anche d'ufficio) in udienza è sufficiente a far sorgere l'onere dell'eccezione: non è necessario che la nullità sia rilevata alla presenza personale dell'imputato
- Chi lamenta la mancata interpretazione deve allegare non solo l'omissione formale, ma anche l'esistenza di un pregiudizio concreto e verificabile derivante dall'assenza dell'interprete; la mera allegazione astratta non basta
- La disciplina nazionale (artt. 178, 180, 182 e segg.) stabilisce termini a pena di decadenza per le nullità: seguire sempre le prescrizioni processuali per non perdere i rimedi
- Se la difesa ha posto in essere atti che denotano comprensione e consenso (es. procura speciale e formulazione di richieste in udienza), ciò può indebolire la doglianza circa l'impossibilità di comprendere il procedimento
- In casi analoghi, oltre a eccepire tempestivamente, è utile documentare e spiegare il concreto pregiudizio subito (es. decisioni direttamente dipendenti dall'udienza senza interpretazione) per preservare la rilevanza dell'eccezione
- Il mancato rispetto delle regole di tempestività può comportare non solo l'inammissibilità del rimedio ma anche sanzioni economiche (spese e ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato
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