Cassazione Penale, Sentenza n. 39498/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto la sua istanza, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., di ordinare l'esecuzione di un decreto di archiviazione emesso il 25/06/2019 ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e, per conseguenza, revocare la sentenza di condanna emessa l'11/11/2019 (divenuta irrevocabile il 03/06/2020). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 649 e 669 c.p.p. per presunta violazione del divieto di 'ne bis in idem' e litispendenza, sostenendo che il decreto di archiviazione riguardava fatti coincidenti o comunque sovrapponibili a quelli per i quali era stato condannato, e censurava l'argomentazione del giudice dell'esecuzione sulla non identità temporale dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il giudicato formato con la sentenza di condanna copre anche questioni di procedibilità non tempestivamente dedotte, per cui il ricorrente non poteva sollevare ora la carenza di procedibilità; (2) ha affermato che il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 131-bis non è equiparabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 c.p.p. e 669 c.p.p., a una sentenza o a un decreto penale di condanna, perché non è un provvedimento esecutivo né suscettibile di irrevocabilità; di conseguenza l'emissione di una sentenza di condanna e di un decreto di archiviazione 131-bis per lo stesso fatto non costituisce, di per sé, violazione del divieto di 'bis in idem'. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 669 cod.proc.pen.
La norma è stata correttamente applicata dal giudice dell'esecuzione; non si estende ai decreti di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis, i quali non sono equiparabili a sentenze o decreti penali di condanna ai fini del divieto di un secondo giudizio.
art. 649 cod.proc.pen.
Il divieto di 'ne bis in idem' previsto dall'art. 649 riguarda sentenze e decreti penali di condanna; la Corte ha escluso che un decreto di archiviazione 131-bis integri di per sé il presupposto per sollevare la causa di improcedibilità prevista da tale articolo.
art. 131-bis cod.pen.
Il decreto di archiviazione emesso ai sensi di tale norma, pur iscrivibile nel casellario giudiziario e dotato di effetti limitati, non assume natura di provvedimento esecutivo né di provvedimento definitivo idoneo a produrre l'effetto impeditivo del 'ne bis in idem' come le sentenze o i decreti penali di condanna.
art. 414 cod.proc.pen.
La Corte ha richiamato che la preclusione all'esercizio dell'azione penale derivante dalla violazione di norme come l'art. 414 può costituire eccezione alla non equiparabilità, ma non risultava configurata nel caso concreto.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 131-bis non è equiparabile, ai fini del divieto di 'ne bis in idem' (art. 649 e 669 c.p.p.), a una sentenza o a un decreto penale di condanna; pertanto la mera coesistenza di un decreto di archiviazione 131-bis e di una sentenza di condanna sullo stesso fatto non costituisce automaticamente violazione del divieto di secondo giudizio.
- Questioni relative alla procedibilità o alla mancanza di una condizione di procedibilità che non siano state tempestivamente dedotte nel processo originario sono coperte dal giudicato e non possono essere sollevate successivamente per travolgere una sentenza irrevocabile.
- Il giudice dell'esecuzione deve comunque valutare e risolvere, in ogni stato e grado del giudizio, eventuali conflitti tra provvedimenti quando il rimedio implichi la tutela del principio del 'ne bis in idem'; ma tale valutazione non estende automaticamente effetti impeditivi a provvedimenti che non sono esecutivi o irrevocabili.
- Per ottenere che un provvedimento preclusivo estrometta una sentenza già pronunciata è necessario dimostrare la reale sovrapponibilità dei fatti e la concreta rilevanza preclusiva del provvedimento (ad es. violazioni che incidano sulla procedibilità ai sensi di norme specifiche come l'art. 414 c.p.p.).
- Chi intende fondare il proprio ricorso sulla mancanza di condizioni di procedibilità o su altre eccezioni procedurali deve sollevarle tempestivamente nel giudizio in cui la decisione principale è stata adottata, pena la sanatoria operata dal giudicato.
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