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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44827/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Giudice aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione del P.M. per il procedimento n. 402/24 perché depositata in formato cartaceo anziché in modalità telematica tramite l'applicativo "APP", ritenendo che il provvedimento del Procuratore e del MAGRIF dell'8 aprile 2024 (che aveva attestato il malfunzionamento del portale e autorizzato depositi analogici) non costituisse una situazione di malfunzionamento legittimante tale deposito. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che: a) l'art. 175-bis c.p.p. prevede la possibilità di depositare in forma analogica in caso di malfunzionamento accertato; b) il decreto del GIP è abnorme perché non previsto dalle norme e provoca stasi del procedimento; c) il Giudice ha illegittimamente sindacato un atto amministrativo organizzativo del Procuratore e compiuto un eccesso di potere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato il decreto del GIP come provvedimento abnorme sia sul piano strutturale (non rientra tra gli atti tipici del giudice e ha usurpato un potere organizzativo del Procuratore) sia su quello funzionale (ha determinato la stasi dei procedimenti per "ignoti seriali", in violazione delle esigenze di speditezza e della previsione di trasmissione cumulativa). Ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha trasmesso gli atti al Tribunale di L'Aquila per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • D.M. 29/12/2023, n. 217, art. 3

    Il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di archiviazione ... ha luogo con modalita' telematiche ... salvo il caso di malfunzionamento del sistema informatico.

    Il deposito telematico e' la regola per le richieste di archiviazione; la deroga al formato analogico e' prevista esclusivamente per il caso di malfunzionamento del sistema.

  • Art. 175-bis, cod. proc. pen.

    "atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche" qualora il malfunzionamento sia accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario ...

    Consente espressamente la redazione e il deposito analogico in caso di malfunzionamento accertato e certificato dal dirigente dell'ufficio giudiziario; la certificazione amministrativa del malfunzionamento legittima la deroga telematica.

  • Art. 415, comma 4, cod. proc. pen.

    "la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia"

    Per i procedimenti relativi a "ignoti seriali" e' obbligatoria la pronuncia cumulativa (e la trasmissione cumulativa), misura che mira a garantire speditezza e impedire trattazioni singole.

  • Art. 107-bis, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    "Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente ... con elenchi mensili"

    Regola l'invio e la gestione delle denunce a carico di ignoti, funzione collegata alla disciplina della gestione cumulativa delle richieste di archiviazione.

  • Art. 111-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dal D.M. come base normativa per le modalita' telematiche; disciplina la gestione telematica degli atti nel processo penale.

Massime di principio

  • La modalita' telematica e' la regola per il deposito delle richieste di archiviazione; solo un malfunzionamento accertato e certificato dal dirigente dell'ufficio legittima il deposito analogico ai sensi dell'art. 175-bis.
  • Un provvedimento giurisdizionale che dichiari inammissibile un atto depositato analogicamente quando sussisteva una certificazione amministrativa di malfunzionamento puo' essere qualificato come provvedimento abnorme: il sindacato del giudice non deve sostituirsi all'accertamento amministrativo organizzativo del Procuratore.
  • Nei procedimenti relativi a "ignoti seriali" occorre rispettare la trasmissione e la pronuncia cumulativa (art. 415, co. 4): se il sistema telematico impedisce la gestione cumulativa, la deroga analogica e' funzionale a evitare la stasi processuale.
  • La declaratoria di inammissibilita' per mera violazione della modalita' di deposito, in assenza di una sanzione normativa e se il deposito analogico e' stato effettuato su base di una certificazione di malfunzionamento, determina impraticabilita' e stasi del procedimento e puo' essere annullata.
  • Se vi e' dubbio sulla sussistenza del malfunzionamento, la via corretta non e' l'immediata declaratoria di inammissibilita' che blocca il procedimento, ma strumenti di verifica e contestazione dell'atto amministrativo (es. ricorso nelle sedi competenti), tenendo conto delle esigenze di speditezza procedurale.
  • Per evitare criticita': il Procuratore deve documentare tempestivamente e dettagliatamente il malfunzionamento (durata, ambito, effetti) e comunicarlo chiaramente agli uffici coinvolti; il giudice deve valutare con cautela l'eventuale impatto sulla procedura e non adottare decisioni che determinino automaticamente la stasi dei procedimenti.

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