Ordinanza n. 657/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di cui alla Comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2025 recante “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”; della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 96/25/CONS, dell'8 aprile 2025, recante ad oggetto “Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”, unitamente ai suoi allegati; - nonché, per quanto occorrer possa, (i) della delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l'“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”; (ii) della delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all'adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”; (iii) del comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto o conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 recante la lista dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera AGCOM n. 96/25/CONS sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore digitale)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la Comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 e la delibera AGCOM n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025, relativa all'adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge n. 159/2023. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrer possa, gli atti di avvio del procedimento e della consultazione pubblica, il comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né svolge una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, considerata la particolare delicatezza degli interessi coinvolti, le esigenze cautelari prospettate fossero adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della trattazione accelerata del merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati né anticipare una valutazione definitiva sulla loro legittimità. L'udienza pubblica è stata fissata per l'11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice cautelare, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di accogliere l'istanza cautelare a tale limitato fine e fissare rapidamente la trattazione della causa.
legge 13 novembre 2023, n. 159
È indicata quale fonte di attuazione della disciplina relativa alle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti.
art. 13-bis decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
È richiamato quale fondamento normativo del procedimento AGCOM e della lista dei soggetti interessati dalla disciplina sull'accertamento della maggiore età degli utenti.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita trattazione della causa, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando rapidamente l'udienza di merito senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La particolare delicatezza degli interessi coinvolti può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, anche quando l'istanza cautelare sia accolta limitatamente alla fissazione sollecita del merito.
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