Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 297/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato discendente dal Decreto Ingiuntivo n. 65/2009 emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese e dal Decreto Ingiuntivo n. 1199/2016 emesso dal Tribunale di Palermo.

Giustizia amministrativa202301756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato discendente dal Decreto Ingiuntivo n. 1199/2016 del Tribunale di Palermo, nonché dal Decreto Ingiuntivo n. 65/2009 del Tribunale civile di Termini Imerese

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza, già definito parzialmente con sentenza che aveva dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al Decreto Ingiuntivo n. 1199/2016 e aveva nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, il commissario delegato riferiva di non avere ricevuto dal commissario liquidatore del Co.In.R.E.S. riscontri utili né notizia dell'attestazione di copertura finanziaria necessaria per i pagamenti. Il commissario riteneva pertanto concluso il proprio incarico. Il TAR ha dovuto chiarire se tale mancato riscontro costituisse un impedimento alla prosecuzione dell'attività sostitutiva e quali fossero i poteri del commissario ad acta in ordine all'adozione degli atti contabili di spesa e all'attestazione della copertura finanziaria. Rilevava inoltre che non era stata provata la separazione di fatto tra le contabilità del Co.In.R.E.S. in liquidazione e della Gestione Straordinaria, risultando una promiscuità nell'uso delle risorse e un unico conto corrente bancario.

La decisione

Il TAR ha chiarito che il commissario ad acta, nominato per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, deve adottare in luogo dell'amministrazione inadempiente tutti gli atti della procedura contabile di spesa necessari all'esecuzione, operando nei confronti di tutti gli organi, uffici e soggetti dell'amministrazione, incluso il Responsabile del Servizio Finanziario. Il commissario è quindi legittimato ad adottare sia i provvedimenti di spesa sia l'attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 159, comma 5, TUEL, previa verifica della copertura. Il mancato riscontro dell'ente non costituisce impedimento assoluto alla prosecuzione dell'incarico. Il commissario può emettere mandati di pagamento anche su somme formalmente riferibili alla Gestione Straordinaria, in favore del creditore, purché non si tratti di somme vincolate con deliberazione semestrale per i servizi locali indispensabili. Ritenendo non concluso l'incarico, il TAR ha concesso una proroga di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 159 d.lgs. 267/2000

    Il commissario ad acta può procedere all'esecuzione mediante provvedimenti di spesa e mandati di pagamento, ma non può disporre delle somme vincolate dall'ente, quantificate con deliberazione semestrale, destinate ai servizi locali indispensabili. Il commissario può inoltre rilasciare l'attestazione della copertura finanziaria degli atti di spesa adottati nell'esercizio del potere sostitutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, il commissario ad acta subentra integralmente all'amministrazione inadempiente nell'adozione degli atti della procedura contabile di spesa necessari all'esecuzione.
  • Il potere sostitutivo del commissario ad acta si esercita nei confronti di tutti gli organi, uffici e soggetti dell'amministrazione interessata, compreso il Responsabile del Servizio Finanziario.
  • Il commissario ad acta può adottare, insieme ai provvedimenti di spesa, l'attestazione della copertura finanziaria richiesta per gli atti commissariali, previa verifica della relativa disponibilità.
  • Il mancato riscontro degli uffici dell'amministrazione sulla copertura finanziaria non impedisce in assoluto la prosecuzione dell'incarico commissariale, quando il commissario possa svolgere direttamente la verifica e rilasciare la prescritta attestazione.
  • In presenza di una mancata prova della separazione di fatto tra le contabilità dell'ente in liquidazione e della gestione straordinaria, il commissario può emettere mandati su somme formalmente riferite alla gestione straordinaria, salvo il limite delle somme vincolate per i servizi locali indispensabili ai sensi dell'art. 159 TUEL.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.