Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9518/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 18.10.2025, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

Giustizia amministrativa202602531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania, presentata il 18 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda presentata il 18 ottobre 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di emanare il provvedimento conclusivo, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza che risultasse adottato il provvedimento finale. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inutile decorso del termine previsto per l’adozione del provvedimento. In particolare, il giudice ha rilevato che il Ministero era tenuto a pronunciarsi sulla domanda ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Quest’ultima disposizione impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, incaricato di provvedere entro ulteriori centottanta giorni dalla richiesta dell’interessata in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere e di ordinare all’amministrazione l’adozione del provvedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando siano dimostrati sia l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sia l’inutile decorso del termine previsto dalla legge.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando l’amministrazione non conclude il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, il giudice amministrativo può ordinare all’autorità competente di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta nella sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio, affinché questi provveda, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.