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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6091 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

G. Snc aveva impugnato gli avvisi con cui il Comune di Livigno pretendeva il pagamento dei diritti speciali previsti dalla Legge n. 762/1973 per merci di origine comunitaria introdotte a Livigno attraverso il valico con la Svizzera. Il Comune sosteneva che la nozione di "estero" comprendesse tutti i prodotti non provenienti dal territorio doganale nazionale, indipendentemente dalla loro origine, e deduceva inoltre l'assenza di interesse della contribuente, la natura non doganale del prelievo e la sua qualificabilità come corrispettivo di un servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando l'illegittimità dell'imposizione sui prodotti di origine unionale, anche se transitati attraverso la Svizzera. Ha stabilito che il diritto speciale previsto per Livigno non può essere applicato a merci provenienti da Stati membri dell'Unione europea, perché tale prelievo costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio e viola la libera circolazione delle merci. La locuzione "introdotti dall'estero" della Legge n. 762/1973 deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle importazioni da Paesi terzi. Il regolamento comunale, nella parte incompatibile con tale interpretazione, deve essere disapplicato. Le spese sono state compensate per la novità della questione e l'esistenza di orientamenti difformi; il Comune deve inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge 1 novembre 1973, n. 762, art. 2, commi 1 e 2

    "Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero"

    La formula "introdotti dall'estero" riguarda esclusivamente merci importate da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e non prodotti di origine unionale, anche se transitati attraverso la Svizzera.

  • Articoli 28 e 30 TFUE

    "I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri"

    È vietato applicare a merci di origine unionale un onere pecuniario collegato al semplice attraversamento di una frontiera, quando non costituisca il corrispettivo di uno specifico servizio reso all'importatore.

  • Articolo 110 TFUE, già articolo 95 del Trattato CE

    Un tributo interno è compatibile con il diritto dell'Unione solo se applicato secondo criteri obiettivi e indipendenti dalla provenienza delle merci. Un'imposizione che colpisce esclusivamente i prodotti entrati attraverso una frontiera, lasciando esenti quelli arrivati dal territorio nazionale, non è un tributo interno neutrale.

  • Articolo 52 TUE e articolo 355 TFUE

    Livigno, pur essendo escluso dal territorio doganale dell'Unione e dall'applicazione della disciplina IVA, resta soggetto ai Trattati dell'Unione, salvo le specifiche deroghe previste.

  • Regolamento CE n. 2193/1992, art. 3, e Regolamento UE n. 952/2013, art. 4

    Livigno è escluso dal territorio doganale dell'Unione, ma tale esclusione non comporta l'esenzione generale dall'applicazione dei principi fondamentali del diritto unionale.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 3, e Direttiva 2006/112/CE, art. 6

    La disciplina IVA dell'Unione non si applica a Livigno, senza che ciò incida sull'applicazione delle regole unionali sulla libera circolazione delle merci.

  • Trattato CEE-CECA-Svizzera del 22 luglio 1972, art. 6

    Negli scambi tra Unione europea e Svizzera sono vietate tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, secondo il principio del libero scambio.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Il contribuente conserva l'interesse ad agire contro una pretesa tributaria specifica anche quando sostenga che l'imposta possa essere trasferita economicamente sul consumatore finale; le sanzioni, in particolare, incidono direttamente sulla sua sfera patrimoniale.

Massime di principio

  • L'esclusione di un territorio dal territorio doganale o dalla disciplina IVA dell'Unione non comporta automaticamente l'esclusione dall'applicazione dei principi dei Trattati, inclusa la libera circolazione delle merci.
  • Un prelievo collegato al semplice attraversamento di una frontiera, privo di un servizio specifico reso all'importatore, può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio ed essere quindi vietato.
  • Per stabilire se un tributo è legittimo conta la sua sostanza e non la denominazione formale, l'ente che lo riscuote o la destinazione delle somme.
  • Le merci di origine unionale non possono essere assoggettate a oneri aggiuntivi solo perché sono transitate attraverso un Paese terzo prima di raggiungere un territorio speciale, se merci comparabili arrivate per via interna non subiscono lo stesso onere.
  • Le norme nazionali e i regolamenti locali devono essere interpretati in conformità al diritto dell'Unione; se una disposizione regolamentare produce una discriminazione tra merci in base al percorso seguito, deve essere disapplicata.
  • La traslazione economica dell'imposta sul consumatore finale non elimina l'interesse del soggetto formalmente obbligato a contestare l'atto impositivo e le relative sanzioni.

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